Registrare le telefonate col cliente indicando data e luogo dell'appuntamento citando tipologia di immobile e costo ...e per chi pensa sia illegale
ECCO UNA TUTELA INCONTROVERTIBILE !
Prova
Registrare una conversazione o una telefonata è legale? Posso utilizzarla nel processo?
16 febbraio 2015 FONTE AVV. MARELLA
Una delle domande che più spesso ci vengono rivolte è se registrare una conversazione o una telefonata sia legale, oltre al se tutto ciò che è stato registrato possa essere successivamente utilizzato in un processo (civile o penale che sia).
La Corte di Cassazione già a partire dal 1999 (sentenza n. 7239) ha avuto modo di statuire non solo come le registrazioni occulte (cioè all’insaputa degli altri partecipanti alla conversazione) di colloqui, riunioni, telefonate siano perfettamente lecite ed abbiano lo stesso valore di una nota scritta, bensì anche che il loro utilizzo non sia inibito neppure dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
N
el caso in cui il soggetto intenzionato a registrare la conversazione o la telefonata sia parte di essa, il cellulare, registratore o altro dispositivo utilizzato non farebbe altro che memorizzare digitalmente ciò che il nostro udito già capta di suo.
Per tale ragione, la comunicazione tra presenti, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a fare parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l’effetto che ognuno di essi ne può disporre.
In questa prospettiva
la registrazione di una conversazione ambientale o di una telefonata è per certo un ottimo strumento di difesa, ben potendo rappresentare una forma di autotutela e garanzia contro abusi, minacce, insulti e ricatti.
Ecco che, dal punto di vista segnatamente penalistico, qualora la registrazione avvenga da parte di un partecipante alla stessa non è configurabile in alcun modo l’ipotesi di reato di cui all’art. 615-bis c.p. (“Interferenze illecite nella vita privata”), conseguendone che la registrazione
trova pieno utilizzo probatorio nel processo.
Come già anticipato, non portano a differenti conclusioni neppure le norme del Codice della Privacy, tanto che l'art. 13, comma 5, lett. b) prescrive espressamente l'utilizzo di quanto registrato occultamente “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.