Aliquando et insanire iucundum est
Anche questa credo sarebbe da applicare al nostro legislatore, magari sostituendo "aliquando" con "semper".....
Silvana
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Aliquando et insanire iucundum est
Un commercialista ha convinto il mio inquilino che in base all'Art.3 del Dlgs 23/2011 , io, optando per la cedolare secca, non ho il diritto di richiedere l'adeguamento ISTAT maturato fino al momento dell'esercizio dell'opzione. In realtà l'art.3 comma 11 del Dlgs parla di sospensione dell'indice per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione. Non trova quindi giustificazione affermare che il Dlgs ha effetto anche su quanto già maturato dal contratto prima dell'opzione.
L'equivoco forse nasce dal fatto che il testo dell'art.3 comma 11 - nel citare l'indice (evidentemente per identificare l'indice di cui si tratta) - riprende quasi per intero il titolo della tabella ISTAT utilizzata - per l'appunto - per il calcolo degli adeguamenti: "... e' sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente".
Ad una lettura non superficiale dovrebbe però essere di tutta evidenza - anche per principio costituzionale - che la rinuncia agli adeguamenti contrattuali ha inizio solo con l'esercizio dell'opzione. Semmai, andrebbe ricordato che gli effetti della sospensione (congelamento del canone) si riverberano fino all'annualità successiva a quella dell'eventuale rinuncia all'opzione da parte del locatore, poichè, anche tornando al precedente regime fiscale, egli non potrà richiedere sulla nuova annualità l'indicizzazione del canone relativa agli aumenti intervenuti nell'anno precedente (in quanto in quell'annualità l'indice era sospeso). In buona sostanza, è comunque riconosciuto un extra bonus di un anno al conduttore (e di "dieta" al locatore).
Ma in nessun caso sarà facile dimostrare che l'opzione ha anche effetti retroattivi.
Credo che la questione sarà causa di parecchie controversie e che necessiti un'inerpretazione autentica dell'Agenzia delle Entrate.
Invoco un parere specialistico. Grazie
Ma in nessun caso sarà facile dimostrare che l'opzione ha anche effetti retroattivi.
Sulla base della comunicazione di rinuncia, per il periodo contrattuale cui si riferisce l'acconto, il locatore non può percepire dal conduttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, devono essere restituiti./QUOTE]
3) Effetti susseguenti (è questo il contrario di retroattivi?) sono invece quelli che rimangono nebulosi: si inizia col dire (pag. 12) che occorre rinunziare per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione alle variazione del canone, ma a pagina 13 dice:
Il locatore che adotta il regime della cedolare secca per l’intera durata del contratto non potrà, quindi, richiedere gli aggiornamenti del canone per l’intero periodo cui si riferisce l’opzione. Qualora in sede di proroga il contribuente confermi l’opzione per la cedolare secca, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della proroga.....
Revocando l'opzione, quando si interromperà il vincolo degli adeguamenti? A fine proroga/contratto o a fine annualità?
Intanto per le modalità di revoca dobbiamo attendere un successivo Provvedimento!
A questo punto, cara Silvana, possiamo continuare con la lettera B delle locuzioni pertinenti....... con una proposta iniziale......
Beati possidentes .... .......
Beati monoculi in terra caecorum
... e finirei con questa, dedicata malignamente agli AI cui non tornerà affatto ....
Beatus ille qui procul negotiis, ......
p.s.: ... esageruma nen! ...
Usque tandem .. abutere patientia nostra?
sine maiestatis
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