E vabbe’...ho capito che mi tocca. Posto che la norma escludeva l’imposta di registro “dovuta sul contratto” (si veda, a tal proposito, la circolare n°26/E, Premessa, pag. 3), gli uffici locali dell’Amministrazione Finanziaria, pressocchè unanimemente, ritenevano – perlomeno fino a qualche settimana fa – che il tributo da applicarsi alle garanzie personali prestate da terzi in un contratto in cedolare fosse sempre dovuto. Qualcosa (Le misure di semplificazione fiscale introdotte dal cosiddetto Decreto Salva Italia? Un chiarimento dell’Agenzia in una circolare interna?), però, deve avere messo in crisi le certezze di alcuni capo team delle Entrate, se è vero che, da alcuni giorni – perlomeno in area tosco-emiliana - non solo l’Ade di Parma, ma anche quella di Modena (non è da escludersi che, a breve, se ne aggiungano altre) stanno veicolando il messaggio che tale fattispecie impositiva non sia più dovuta. Ora, io non so se questa sia la posizione ufficiale delle Entrate, o solo se sia una delle tante interpretazioni possibili della norma da parte di un solerte funzionario, certo è che amaro constatare che non v’è nulla di più certo dell’incertezza delle regole, in Italia.
L'ho trovato! L'Ade di Parma e di Modena hanno ragione. Il riferimento normativo è il Decreto Semplificazioni Fiscali DL 16/2012 convertito in legge. All'art. 4 (Fiscalità locale), 1-bis, il legislatore, riprendendo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, stabilisce che "i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati a cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo".