@auro mi allineo ai precedenti commenti.
Si parla spesso di agibilità, ma immagino che pochi dei non addetti ai lavori hanno letto con attenzione l’art. 24 del DPR 380/2001, la norma attualmente in vigore che regola la materia. I primi due commi, che elenco di seguito, offrono spunti fondamentali a mio modesto avviso:
- La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, il rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
- Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura, il titolare del permesso di costruire, chi ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o i loro successori, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
Dal testo emerge chiaramente come l’agibilità riguardi gli edifici nel loro complesso e non le singole unità immobiliari. La legge si concentra su requisiti certificati in conformità alle normative vigenti, evidenziando che eventuali richiami a provvedimenti rilasciati in passato hanno solo un valore storico e non trovano applicazione rispetto alla normativa attuale (cioè oggi).
Questo chiarimento è essenziale anche alla luce delle frequentissime citazioni riguardanti l’agibilità sia da parte di noi operatori ma soprattutto degli utenti: si tratta di un concetto tecnico-giuridico in evoluzione, vincolato esclusivamente alle norme
vigenti al momento della certificazione e più in generale a quello che si è costruito dopo l'entrata in vigore del DRP 380
(30 giugno 2003).