auro

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Privato Cittadino
Buongiorno a tutti .
La mia domanda è la seguente . Per la compravendita di un immobile ante 1934 è utile (o obbligatorio) che venga inserita nella certificazione di conformità urbanistica e catastale una attestazione in merito al certificato di agibilità ( che credo di aver capito non è reperibile presso il comune essendo l'edificio ante 34). E più in generale il certificato di agibilità è indispensabile?
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Tieni presente in questo caso che "non reperibile" vuol dire "non c'è e non è necessario".
(Fatto salvo che non fosse necessario richiederlo per altre motivazioni, ad esempio ristrutturazioni o roba del genere).

Detto questo immagino che sia normale (non obbligatorio dato che non mi risulta ci siano leggi riguardo all'obbligatorietà della certificazione di conformità urbanistica) che in un siffatto documento questa cosa sia menzionata.

E più in generale il certificato di agibilità è indispensabile?

No.
E' solo fondamentale che lo stato dell'agibilità sia evidenziato già dalla proposta.
 

Bagudi

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Tieni presente in questo caso che "non reperibile" vuol dire "non c'è e non è necessario".
(Fatto salvo che non fosse necessario richiederlo per altre motivazioni, ad esempio ristrutturazioni o roba del genere).

Detto questo immagino che sia normale (non obbligatorio dato che non mi risulta ci siano leggi riguardo all'obbligatorietà della certificazione di conformità urbanistica) che in un siffatto documento questa cosa sia menzionata.



No.
E' solo fondamentale che lo stato dell'agibilità sia evidenziato già dalla proposta.
In Emilia Romagna e, in particolare, a Parma già da anni è obbligatoria la certificazione Urbanistica e Catastale.
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Ma cosa intendete per certificazione edilizia urbanistica? La relazione del geometra? Qui parliamo di agibilità, prima del 1934 non esiste alcun obbligo, salvo probabilmente nei centri storici di alcuni paesini. Detto questo, l'unica cosa importante è l'agibilità sostanziale, che l'immobile non sia un trogolo per maiali, ma sia qualcosa di abitabile di fatto.
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
Qui parliamo di agibilità, prima del 1934 non esiste alcun obbligo, salvo probabilmente nei centri storici di alcuni paesini.
Confermo, se non è stato oggetto di ristrutturazione di cui dubito fortemente, quindi a seguito ristrutturazione va chiesto, a maggior ragione se prima non era dotato, e comunque si può richiedere anche ora, volendo...
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Qui la chiamiamo RTI (Relazione Tecnica Integrata) ed è la verifica della conformità urbanistica e catastale.
Ho capito, ormai è diffusa anche qui in Piemonte. Il problema nasce dal fatto che nel 1934 credo ci fosse ancora il regime fascista, l'anno prima ascendeva al potere il nazismo in Germania... e le case si costruivano con il vecchio geometra di paese. Altro che agibilità.
 

ferruccio

Membro Attivo
Agente Immobiliare
@auro mi allineo ai precedenti commenti.

Si parla spesso di agibilità, ma immagino che pochi dei non addetti ai lavori hanno letto con attenzione l’art. 24 del DPR 380/2001, la norma attualmente in vigore che regola la materia. I primi due commi, che elenco di seguito, offrono spunti fondamentali a mio modesto avviso:
  1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, il rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
  2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura, il titolare del permesso di costruire, chi ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o i loro successori, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per:
    a) nuove costruzioni;
    b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
    c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
Dal testo emerge chiaramente come l’agibilità riguardi gli edifici nel loro complesso e non le singole unità immobiliari. La legge si concentra su requisiti certificati in conformità alle normative vigenti, evidenziando che eventuali richiami a provvedimenti rilasciati in passato hanno solo un valore storico e non trovano applicazione rispetto alla normativa attuale (cioè oggi).

Questo chiarimento è essenziale anche alla luce delle frequentissime citazioni riguardanti l’agibilità sia da parte di noi operatori ma soprattutto degli utenti: si tratta di un concetto tecnico-giuridico in evoluzione, vincolato esclusivamente alle norme vigenti al momento della certificazione e più in generale a quello che si è costruito dopo l'entrata in vigore del DRP 380 (30 giugno 2003).
 

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