ma parliamo di due eventi giuridici diversi di Initium praescriptionis
La prescrizione, nel linguaggio giuridico,è l'estinzione di un diritto nel caso che il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge.
Nel caso dell’agente immobiliare , se ha diritto alla provvigione,il termine è di un anno.
Si può discutere se il mediatore abbia sempre diritto alla provvigione, qualora le parti messe in contatto da lui concludano un contratto dopo un certo lasso di tempo e a condizioni diverse da quelle proposte (e non esiste risposta univoca, perché ogni situazione va valutata singolarmente dal giudice in caso di controversia).
Ma se ha diritto alla provvigione la prescrizione è annuale, e in caso di frode (cioè di contratto stipulato di nascosto ), la prescrizione parte dal rogito, anzi, dalla sua trascrizione .
Quindi non ci sono due diverse prescrizioni per “eventi giuridici diversi” perché il diritto (alla provvigione) o ce l’hai o non ce l’hai.
Se ce l’hai la prescrizione è di un anno.
Se non ce l’hai non si è prescritto niente, perché non si prescrive un diritto che non hai.
Al massimo puoi dire che, a causa del tempo passato, non hai maturato nessun diritto.
Ripeto che le sentenze da te citate niente hanno a che vedere con gli agenti immobiliari nei loro rapporti con acquirenti e venditori, e non esiste una prescrizione “variabile”.