Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
A Parma il Comune chide il nulla osta del locatore per avere la residenza se non sei intestatario del contratto. La questura non accetta la dichiarazione di cessione fabbricato da due anni

Per gli italiani.

La affermazione di elisabetta va presa con le molle: per gli ExtraCE è obbligatorio fare la comunicazione C. Fab. (e anche la questura di Parma è bene si adegui)

Quanto al consenso del proprietario, direi che qualche precisazione occorre:
- per quel che vedo nel sito di Parma, esso è richiesto dal Comune di Parma come requisito, ma solo in assenza di altro titolo valido, e si riferisce specificatamente alla domanda di residenza, non agli adempimenti per intenderci di ordine pubblico.
Portale Istituzionale del Comune di Parma - Servizi - / Prestazione / Iscrizione anagrafica

Anche le note sintetiche sulla varia modulistica sono indicative in tal senso
Modulistica

Di fatto, se l'inquilino regolarmente iscritto si mette a convivere con un altro/a, dovrà esibire il contratto e d essere lui a rilasciare l'atto notorio che attesta vincoli affettivi. Almeno così mi pare debbano leggersi le istruzioni seguenti:

Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.

In allegato alla dichiarazione, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 47/2014, dovrà produrre o il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se il titolo è registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o una dichiarazione del proprietario dell'alloggio. I modelli sono riportati nella sezione "modulistica".


La dichiarazione del proprietario sembrerebbe necessaria solo in ultima istanza, se vengono a mancare tutti i precedenti requisiti.

(Non è scritto "e" bensì "o")
 

Bastimento

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A Parma il Comune chide il nulla osta del locatore per avere la residenza se non sei intestatario del contratto. La questura non accetta la dichiarazione di cessione fabbricato da due anni

Per gli italiani.

La affermazione di elisabetta va presa con le molle: per gli ExtraCE è obbligatorio fare la comunicazione C. Fab. (e anche la questura di Parma è bene si adegui)

Quanto al consenso del proprietario, direi che qualche precisazione occorre:
- per quel che vedo nel sito di Parma, esso è richiesto dal Comune di Parma come requisito, ma solo in assenza di altro titolo valido, e si riferisce specificatamente alla domanda di residenza, non agli adempimenti per intenderci di ordine pubblico.
Portale Istituzionale del Comune di Parma - Servizi - / Prestazione / Iscrizione anagrafica

Anche le note sintetiche sulla varia modulistica sono indicative in tal senso
Modulistica

Di fatto, se l'inquilino regolarmente iscritto si mette a convivere con un altro/a, dovrà esibire il contratto e d essere lui a rilasciare l'atto notorio che attesta vincoli affettivi. Almeno così mi pare debbano leggersi le istruzioni seguenti:

Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.

In allegato alla dichiarazione, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 47/2014, dovrà produrre o il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se il titolo è registrato presso l'Agenzia delle Entrate, o una dichiarazione del proprietario dell'alloggio. I modelli sono riportati nella sezione "modulistica".


La dichiarazione del proprietario sembrerebbe necessaria solo in ultima istanza, se vengono a mancare tutti i precedenti requisiti.

(Non è scritto "e" bensì "o")
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Deve essere successo qualche inghippo che ha provocato la replica di diversi post.

In merito alla nota di Dormente che mi chiedeva cjhi avesse scritto..... ritengo la richiesta di atto notorio, anche qui direi di distinguere:

-è quanto mi ha richiesto l'inquilino, senza specificare le finalità.
-da quanto ho potuto appurare non sono tenuto a rilasciare un bel niente, almeno ai fini della pubblica sicurezza, e per quanto attiene al Comune interessato, nemmeno per la residenza.

E non per niente avevo posto il quesito ed ho cercato di approfondire: ciò senza alcuna polemica.
Che sia il Papa, la Questura, Il sindaco, o il semplice Sempronio, io se posso cerco di sapere esatttamente ciò che devo fare: non ciò che si dice si debba fare.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Nel caso di specie, la futura convivente del titolare del contratto, se intende chiedere la residenza ovvero effettuare un cambio di indirizzo anche all’interno dello stesso Comune, in base all’art. 5 del DL n°47/2014, convertito in legge n°80/2014, deve dimostrare di essere autorizzata ad occupare l’alloggio con un titolo valido (rogito, contratto di locazione, comodato ecc.) o, in sostituzione, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o la dichiarazione del proprietario. Per la nuova normativa, dal titolo di occupazione e/o dalla dichiarazione sostitutiva e dalla dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile dell’iscrizione anagrafica si deve sempre poter desumere chi è il proprietario dell'alloggio.

Il quesito posto introduce un argomento complesso. Sul piano fiscale non esiste prassi in materia. Se non si varia la titolarità del contratto, l’evento è irrilevante, diventa rilevante se esiste un obbligo rispetto al contratto. Sul piano civilistico, è opportuno ricordare alcune cose: divieti eventualmente posti a contratto confliggenti con la tutela dei rapporti della famiglia, sia essa fondata sul matrimonio o convivenza di fatto, tutelata in quanto formazione sociale, sono nulli, in quanto contrastanti con i principi costituzionali (Cass. n°14343/2009). Conseguentemente non può essere richiesta la risoluzione di un contratto perché il conduttore ha allargato il proprio nucleo familiare e intende convivere con la sua compagna, anche se nel contratto fosse presente una specifica clausola che vieta espressamente la presenza nei locali locati di altre persone oltre al titolare del rapporto.

La più recente giurisprudenza di legittimità è ormai orientata a dare sempre maggior peso alla famiglia di fatto: “la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina sulla casa di abitazione, dove si svolge e si esercita un programma di vita in comunione, un potere di fatto basato su di u interesse proprio o del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata che ha titolo di un negozio giuridico di tipo familiare”: in buona sostanza, la convivente non è un’ospite del suo compagno, ma un detentore qualificato della casa dove vivono in locazione o in comodato (Cass. n°7/2014).

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n°392/1978 (sentenza n°404 del 07/04/1988). Tale legge prevedeva tre fattispecie:

1. morte del conduttore;
2. la separazione giudiziale, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. la separazione consensuale o la nullità del matrimonio.

La Corte costituzionale alla previsione di legge non ha aggiunto altre fattispecie, ma ha soltanto inserito nell’elenco dei successibili nel contratto:

° per l’ipotesi 1), il convivente more uxorio;
° per l’ipotesi 3), il coniuge separato di fatto;
° nonché il convivente se con prole naturale a tutela del nucleo familiare.

La situazione di convivenza, ad evitare facili abusi, deve presentare requisiti di stabilità e durata, in altre parole una comunanza di vita a carattere familiare (a provare la convivenza non è certo il certificato anagrafico).

Riguardo la questione sollevata riguardante l’ipotesi di successione nel contratto della convivente in caso di separazione o recesso dal contratto da parte del conduttore titolare della locazione in favore della convivente, la Cassazione ha più volte precisato che qualora la convivente rimanga con la prole naturale nell’immobile locato al conduttore suo convivente, la successione nel contratto si realizza anche se la convivenza sia sorta nel corso della locazione senza che il locatore ne fosse a conoscenza.

Va infine ricordato che, dopo vari tentennamenti e oscillazioni giurisprudenziali, la Corte costituzionale, quando è entrata nel merito della questione (n°61 del 15/03/2002) ha chiarito che la successione nel rapporto locativo di un convivente, nell’ipotesi di interruzione della convivenza di fatto, senza che vi sia prole naturale, non si verifica, sulla base del medesimo principio in forza del quale si afferma la successione nell’ipotesi di separazione o divorzio dei coniugi ovvero il prevalente interesse dei figli minori, orientamento nuovamente ribadito e rafforzato nel 2003 (n°204 dell’11 giugno) e 2010 (n°7 del 14 gennaio).
 
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Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Grazie anche a te @Pennylove per il solito puntuale intervento che completa il quadro che mi occorreva. Ti chiederei due chiarimenti, che la lettura del tuo intervento e quella del DL 47 non mi hanno totalmente rsolto.

nel merito della questione (n°61 del 15/03/2002) ha chiarito che la successione nel rapporto locativo di un convivente, nell’ipotesi di interruzione della convivenza di fatto, senza che vi sia prole naturale, non si verifica, sulla base del medesimo principio in forza del quale si afferma la successione nell’ipotesi di separazione o divorzio dei coniugi ovvero il prevalente interesse dei figli minori, orientamento nuovamente ribadito e rafforzato nel 2003 (n°204 dell’11 giugno) e 2010 (n°7 del 14 gennaio).
Qui in sostanza non ho capito cosa succederebbe: in assenza di prole naturale: il testo è per me troppo in legalese, scusami.

la futura convivente del titolare del contratto, se intende chiedere la residenza ovvero effettuare un cambio di indirizzo anche all’interno dello stesso Comune, in base all’art. 5 del DL n°47/2014, convertito in legge n°80/201, deve dimostrare di essere autorizzata ad occupare l’alloggio con un titolo valido (rogito, contratto di locazione, comodato ecc.) o, in sostituzione, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà[/QUOTE]

Anche leggendo il DL mi sorgono dubbi:
- chi è il soggetto che deve presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
- Che oggetto/contenuto deve contenere la dichiarazione suddetta?

Letteralmente dal testo direi che il soggetto è la convivente: che dichiarerà di convivere con Sempronio nell'abitazione Fg. xx Nr. yy Sub zz, , d proprietà di Tizio, a fronte del contratto di locazione stipulato da Tizio con Sempronio e registrato ecc. ecc.

Da una parte la polizia municipale mi ha confermato che è il detentore regolare dell'appartamento (cioè l'inquilino) il dante causa verso la convivente, e non il proprietario. Se così fosse non troverei corretto sia io locatore a formulare la dichiarazione di conoscere ed autorizzare, come m ha proposto l'inquilino.

Se sono invece tenuto a rilasciare questa sorta di autorizzazione, e di fatto vengo ad avere un nuovo coinquilino con quasi gli stessi diritti di quello originario, mi sembrerebbe la via più breve e logica integrare il contratto di locazione con l'inserimento anche del nuovo occupante.
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
° La futura convivente deve compilare la Dichiarazione di residenza specificando di aver trasferito la dimora abituale al seguente indirizzo ……………………….. e che nell’abitazione sita al nuovo indirizzo è già residente il suo compagno.

° Il titolare intestatario del contratto deve compilare la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, specificando di essere titolare di un contratto di locazione registrato in data ………………. presso l’Agenzia elle Entrate di …………….. in data ………. al n° ……………… e indicando le generalità del proprietario comprensive di codice fiscale e telefono.

° Il proprietario dell’alloggio è tenuto a compilare la Dichiarazione di assenso/consenso del proprietario dell’immobile e iscrizioni anagrafiche dichiarando di aver regolarmente ceduto in locazione con contatto registrato al n° ……………….. il ………….. a ………………. al sig. ……………………………….. nato a …………………… il …………….. CF ………………. telefono ……………. e di essere a conoscenza che nel suddetto appartamento ha presentato richiesta di residenza la sig.na …………………… nata a …………….. il ……………………….. allegando fotocopia di un documento identificativo.

Il richiedente deve presentare, oltre la Dichiarazione di residenza, non essendo titolare di un contratto di locazione, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e/o la Dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile. Perché scrivo “e/o”? Perché alcuni Comuni (ad es. Modena), in assenza di un titolo di occupazione, le richiedono entrambe, unitamente alla fotocopia del contratto d’affitto (si consiglia di rivolgersi all’ufficio competente, in quanto le istruzioni per la presentazione della Dichiarazione di residenza che trovi sui portali comunali non sempre sono attendibili).

Quanto all’ipotesi della cessazione della convivenza in assenza di prole, non è meritevole di tutela la posizione del convivente qualora il titolare del rapporto se ne sia andato e risulti l’assenza di prole naturale. In passato erano state avanzate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n°392/1978 nella parte in cui non prevede che, in caso di cessazione della convivenza more uxorio, al conduttore succeda il convivente rimasto nella detenzione dell’alloggio, in mancanza di prole. Sul punto il giudizio della Corte costituzionale è stato irremovibile: la convivenza more uxorio presenta caratteristiche diverse rispetto al rapporto coniugale tali da impedire l’automatica assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne l’esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento che vale anche in relazione alla comparazione tra la cessazione della convivenza con prole e quella senza prole.
 
Ultima modifica:

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Penny, leggo solo adesso la tua risposta e ti ringrazio infinitamente: adesso i tasselli sono tornati a posto.

Sulla dichiarazione di atto notorio sono contento che hai confermato la mia interpretazione; la sintassi italiana per fortuna portava in quella direzione . A quanto poi mi è stato risposto, il Comune interessato non sembra richiedermi l'assenso/consenso.

Aggiungo solo una nota: nella tua esaustiva spiegazione sembra esserci un refuso, o almeno così appare:
Perché scrivo “e/o”? Perché alcuni Comuni (ad es. Modena), in assenza di un titolo di occupazione, le richiedono entrambe, unitamente alla fotocopia del contratto d’affitto

Se per titolo di occupazione si intende atto di proprietà, contratto di locazione ecc, mi resta difficile che in assenza di questo si possa produrre fotocopia del contratto...:D
- Se il contratto non esiste o è verbale, do per scontata la richiesta di assenso/conoscenza.
- Se il contratto esiste (intendo quello del compagno) , sembrerebbe non necessario l'assenso/conoscenza del proprietario: salvo che il contratto preveda il divieto ad immettere "estranei" nella disponibilità dell'alloggio, nel qual caso il Comune ricevente potrebbe voler tutelarsi.

Ti dovremmo fare un monumento :fiore: :fiore: :fiore: :soldi: :soldi: :soldi: :regalo: :regalo: :regalo:
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
Aggiungo solo una nota: nella tua esaustiva spiegazione sembra esserci un refuso, o almeno così appare [...]


Non si tratta (purtroppo) di un refuso: alcuni Comuni, in assenza di un contratto di locazione o comodato in capo al richiedente, richiedono che il medesimo presenti la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilasciata dal titolare del contratto d’affitto, e la Dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile, rilasciata dal proprietario dell’alloggio, unitamente a copia fotostatica di un documento identificativo del proprietario e del contratto d’affitto dell’avente titolo, vale a dire dell’intestatario del contratto. Altri Comuni richiedono, invece, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà oppure la copia fotostatica del contratto d’affitto e la Dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile. Altri ancora si accontentano della sola Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. :confuso:
 

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