Si perdoni la contumacia di questi giorni. Sto bene, insomma quantomeno sono viva. Sono stata in vacanz … sono tornata dopo tre giorni di lavoro ininterrotto in Liguria.
Bon, mo’ riattacco, rispondendo alla tua domanda con un'altra domanda (come fanno i Gesuiti).
Qual è la volontà comune dei partecipanti alla convivenza non matrimoniale? La condivisione dell’alloggio locato non è sufficiente a produrre modificazioni del rapporto locativo. Qualora i partners siano animati dal desiderio di allargare la soggettività del rapporto e tale desiderio (
animus novandi) sia accolto dal locatore, sarà necessario registrare una modifica del rapporto iniziale circa i soggetti titolari del rapporto contrattuale (il concorso del triplice consenso dei soggetti in causa, vale a dire il conduttore, il convìvente non conduttore e il locatore, condiziona l’efficacia dell’atto). Succede, però, con frequenza che il convivente non conduttore (almeno inizialmente) non dimostri alcun interesse a subentrare nella locazione dell’affittuario.
Se il locatore non intende estendere contrattualmente il godimento del bene locato al convivente
more uxorio, limitandosi unicamente a concedere la
convivenza anagrafica, permangono in capo al solo originario conduttore tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, coerentemente con la norma codicistica: ”
Il contratto ha forza di legge tra le parti” e, salvi i casi espressamente previsti “
non produce effetto rispetto ai terzi” (art. 1372 cod. civ.). Ciò comporta che legittimato passivo e attivo, in ordine alle questioni contrattuali, rimane lui solo, mentre il convivente non risponderà, quindi, solidalmente di eventuali inadempimenti del conduttore originario.