Cara
@Pennylove, credevi di chiudere....
1- In questi particolarissimi casi, (clausula sul preesistente contratto) non è sufficiente la dichiarazione di consenso/conoscenza?
2- Si configura
obbligatoriamente una cessione di contratto?
3- Sarebbe equivalente ad una modifica di contratto, come la variazione di canone, oppure inserendo un ulteriore conduttore, si viene a configurare una nuova situazione contrattuale?
4- non si corre il rischio, con una cessione di contratto da Bianchi a Rossi, d veder cancellata Bianchi e rimanere Rossi?
Il tempo di iludermi.
Sospettavo che non sarebbe finita qua.
1-2. Le conseguenze generate da una applicazione (a volte poco meditata) delle ultime normative entrate in vigore in materia di residenza sono molteplici. Ogni ente comunale, nell’imbarazzo di gestire la pratica in merito alle variazioni anagrafiche relative al “cambio di residenza”, ha attivato in questi giorni procedure interne che variano da ufficio a ufficio e tale disomogeneità, in questo contesto, non può che disorientare colui che inoltra la domanda di residenza.
Nell’ipotesi in cui un cittadino non disponga di un valido titolo di occupazione dell’alloggio, alcuni uffici richiedono “canonicamente” la
“Dichiarazione di residenza”, la “
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” dell’avente titolo (alcuni Comuni, in alternativa, richiedono la copia fotostatica del contratto d’affitto dell’avente titolo) e/o la “
Dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile”, altri uffici si limitano a richiedere il codice fiscale e la carta d’identità del richiedente e il contratto di locazione dell’avente titolo. Posso aggiungere che alcuni uffici richiedono la patente di guida e il numero di targa di tutte le auto di proprietà per comunicare la variazione anagrafica intercorsa alla Motorizzazione civile. Non richiedono la “
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” , nè la “
Comunicazione di cessione fabbricato”, in quanto l’avente titolo ha già un contratto di locazione, né la “
Dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile”, in quanto è lo stesso ufficio a comunicare al proprietario/locatore che il sig./sig.ra/sig.na XXXX ha fatto richiesta di residenza presso il suo immobile. Sarà eventualmente il proprietario-locatore a negare il suo assenso presso l’ufficio.
Venendo al caso di specie: il contratto di Paola Bianchi vieta di cedere il contratto a persone estranee al suo nucleo familiare. Anche in questo caso sarà necessario riferirsi all’ente comunale competente in materia. Alcuni Comuni non entrano nel merito della convenzione locativa (si tratta di un aspetto civilistico tra privati),altri si accontentano della sola “
Dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile” (la soluzione più ragionevole), altri ancora, per accogliere la domanda, richiedono che il contratto sia modificato o ceduto (alcuni unitamente alla “
Comunicazione di cessione fabbricato”) oppure che il richiedente detenga un titolo di occupazione dell’alloggio.
In merito a questo aspetto, va peraltro fatto rilevare che, nel momento in cui Mario Rossi (che non è parente di Paola Bianchi) richiede la residenza, Mario Rossi e Paola Bianchi diventano in qualche modo “
nucleo familiare”, cioè Mario Rossi si aggrega a Paola Bianchi, entrando nello suo stato di famiglia (se fosse parente, ci entrerebbe automaticamente), salvo che Mario Rossi non dichiari di non essere legato a lei da vincoli affettivi, richiedendo due stati di famiglia separati (cfr. modulo ministeriale). Nel caso di un unico stato di famiglia, in genere, gli uffici non richiedono la “
Dichiarazione di assenso/conoscenza del proprietario dell’immobile” (che viene richiesta in caso di due stati di famiglia separati).
3. Se un conduttore viene ad aggiungersi in un contratto, alcuni uffici inquadrano la fattispecie come cessione parziale di contratto (50%), altri uffici come cambio di titolarità/modifica contrattuale (per tali uffici la cessione non può essere per quote): in definitiva, cambiano solo i modelli di registrazione (RLI, nel primo caso; 69, nel secondo) e i codici tributo (1502, nel primo caso; 109T, nel secondo). Mi spiace ripetermi, ma, anche in questo caso, occorre rivolgersi all’ufficio competente. In ogni caso, il rapporto non subisce modificazioni dal punto di vista del suo contenuto.
4. In cartaceo, il problema non sussiste, indicando Bianchi cedente e Bianchi e Rossi cessionari. Il rischio lo corri in telematico, ove la cessione è da 1 a 1 (può essere da 1 a 2 solo a condizione che il cedente non figuri come cessionario). Se indichi Bianchi cedente e Rossi cessionario, il software RLI toglie Bianchi dal contratto in Anagrafe tributaria. Se indichi Bianchi cedente e Bianchi e Rossi cessionari, il sistema scarta la fornitura, in quanto il software intercetta il codice fiscale di Bianchi (il codice fiscale del cessionario a cui si cede il contratto non deve coincidere con il codice fiscale di uno dei soggetti caricati su quel contratto in Anagrafe tributaria). In definitiva, Bianchi può cedere il contratto solo a Verdi e Neri.
E adesso, scusa, ma mi sottraggo alla contingenza e scapppo in stazione. Consideratemi dissolta.
Penny