in genere si ricorre alla dizione "termine perentorio" potendosi in difetto ritenere (o addirittura prevedere per iscritto) che le parti, o anche solo una di esse, possano avere interesse a concludere il definitivo a data successiva...da quello che riferisci, per spuntare un prezzo inferiore, l'unica via pare essere quella di mettere il proprietario sull'avviso che, senza che sia un giudice a stabilirlo, il mancato rispetto del termine -indicato per la stipula del rogito- determina di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento del promittente venditore con obbligo del medesimo alla restituzione del doppio della caparra e questo, appunto, se il termine non è essenziale, lo ottieni tramite la diffida ad adempiere...se leggi gli articoli 1454 e 1457 c.c. ti dovrebbe essere più chiaro