Il detentore, non il proprietario, di due cani randagi, che saltuariamente faceva entrare nella sua proprietà e sfamava, veniva imputato del reato di lesioni personali colpose in quanto un giorno gli animali uscivano dal cancello e aggredivano un passante procurandogli un danno fisico.
Il Giudice di Pace condannava l'imputato e il Tribunale confermava la responsabilità di costui pur riducendo la pena.
La vicenda approdava infine in Cassazione.
Va premesso il principio di diritto sancito dal giudice di legittimità "la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (Cass. pen. IV, 16.12.2011 n.18814)
Va sottolineato poi che la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.
Secondo il giudicante la posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza ed è irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione poichè l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona.
Nel caso deciso dalla Cassazione penale sez. IV con la sentenza n. 17145 del 5 aprile 2017 era stato accertato che alcuni cani erano fuoriusciti dal cancello dell’abitazione dell'imputato che lo aveva aperto ed inoltre era emerso che l’imputato era solito accudire i due cani, dando loro da mangiare anche se in maniera occasionale.
Quindi, a prescindere dall’appartenenza degli animali al'imputato, secondo i giudici "si era inequivocabilmente costituito una relazione di detenzione tra il prevenuto e i due cani che frequentavano il cortile delimitato della sua abitazione, trovando ivi ricovero e cibo e rispetto ai quali il ricorrente si era volontariamente assunto la custodia, facendoli uscire dal cancello della propria abitazione che immette sulla pubblica via percorsa da pedoni e rassicurando la persona offesa, timorosa all’approccio, sulla indole non aggressiva dei cani."
La Cassazione ha confermato la condanna del Tribunale per il reato di lesioni personali nei confronti del "detentore" dei cani randagi che pertanto sarà tenuto a risarcire il danno al passante costituitosi parte civile.
Il Giudice di Pace condannava l'imputato e il Tribunale confermava la responsabilità di costui pur riducendo la pena.
La vicenda approdava infine in Cassazione.
Va premesso il principio di diritto sancito dal giudice di legittimità "la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (Cass. pen. IV, 16.12.2011 n.18814)
Va sottolineato poi che la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale.
Secondo il giudicante la posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza ed è irrilevante il dato della registrazione del cane all’anagrafe canina ovvero dalla apposizione di un micro chip di identificazione poichè l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona.
Nel caso deciso dalla Cassazione penale sez. IV con la sentenza n. 17145 del 5 aprile 2017 era stato accertato che alcuni cani erano fuoriusciti dal cancello dell’abitazione dell'imputato che lo aveva aperto ed inoltre era emerso che l’imputato era solito accudire i due cani, dando loro da mangiare anche se in maniera occasionale.
Quindi, a prescindere dall’appartenenza degli animali al'imputato, secondo i giudici "si era inequivocabilmente costituito una relazione di detenzione tra il prevenuto e i due cani che frequentavano il cortile delimitato della sua abitazione, trovando ivi ricovero e cibo e rispetto ai quali il ricorrente si era volontariamente assunto la custodia, facendoli uscire dal cancello della propria abitazione che immette sulla pubblica via percorsa da pedoni e rassicurando la persona offesa, timorosa all’approccio, sulla indole non aggressiva dei cani."
La Cassazione ha confermato la condanna del Tribunale per il reato di lesioni personali nei confronti del "detentore" dei cani randagi che pertanto sarà tenuto a risarcire il danno al passante costituitosi parte civile.
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