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Mi spiace ma il codice deontoligìco dei Notai lo vieta, poi ogni Notaio in questa Repubblica diventa un'altra piccola Repubblica e in qualche posto una Contea o un Ducato o GranducatoLa legge che introduce la conformità urbanistica c'è ed è la legge 47/85e sue successive modifiche,integrazioni adesso abrogata e recepita dal d.p.r. 380/01.
La legge che introduce la conformita catastale è la 122/2010, legge di conversione del decreto 78/2010 si limita oltretutto alla citazione solo degli estremi identificativi dell'unità immobiliare urbana e degli estremi del deposito della planimetria al catasto demandando la conformità catastale agli intervenuti (acquirente e venditore), in alternativa la dichiarazione di conformità catastale delle parti viene sostituita da un'attestazione di conformità (che si tratta sempre di solo quella catastale e non urbanistica) ad un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Da queste due leggi un notaio avendo gli estremi e la dichiarazione del venditore di conformita urbanistica a quanto prodotto e la dichiarazione delle parti (acquirente/vendtore) e/o conformità catastale del tecnico abilitato, e la verifica da parte del notaio tre estremi catastali e registri imobiliari rogita senza problemi.
Quindi acquirente e venditore se daccordo possono compravendere immobili anche con abusi, oppure venditore consapevole dell'abuso commesso e venditore ignaro se dichiarano quanto sopra possono vendere immobili con abusi.
Consiglo per gli acquirenti ed anche per i vendtori per non avere problemi in futuro di farsi assistere da tecnici che verifichino la corrispondenza tra planimetria del progetto e quella del catasto e conformità di queste due con lo stato di fatto.
scusa Umberto Granducato, non mi riferisco assolutamente a te.Mi spiace ma il codice deontoligìco dei Notai lo vieta, poi ogni Notaio in questa Repubblica diventa un'altra piccola Repubblica e in qualche posto una Contea o un Ducato o Granducato
Ecco il codice deontologico, ne esiste anche uno europeoscusa Umberto Granducato, non mi riferisco assolutamente a te.
Sezione I
della illecita concorrenza
Ecco la perte che ci interessa del codice deontologico, ne esiste anche uno europeo
Sezione I
della illecita concorrenza
ecco ilcod deontologico che interessaLa legge che introduce la conformità urbanistica c'è ed è la legge 47/85e sue successive modifiche,integrazioni adesso abrogata e recepita dal d.p.r. 380/01.
La legge che introduce la conformita catastale è la 122/2010, legge di conversione del decreto 78/2010 si limita oltretutto alla citazione solo degli estremi identificativi dell'unità immobiliare urbana e degli estremi del deposito della planimetria al catasto demandando la conformità catastale agli intervenuti (acquirente e venditore), in alternativa la dichiarazione di conformità catastale delle parti viene sostituita da un'attestazione di conformità (che si tratta sempre di solo quella catastale e non urbanistica) ad un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Da queste due leggi un notaio avendo gli estremi e la dichiarazione del venditore di conformita urbanistica a quanto prodotto e la dichiarazione delle parti (acquirente/vendtore) e/o conformità catastale del tecnico abilitato, e la verifica da parte del notaio tre estremi catastali e registri imobiliari rogita senza problemi.
Quindi acquirente e venditore se daccordo possono compravendere immobili anche con abusi, oppure venditore consapevole dell'abuso commesso e venditore ignaro se dichiarano quanto sopra possono vendere immobili con abusi.
Consiglo per gli acquirenti ed anche per i vendtori per non avere problemi in futuro di farsi assistere da tecnici che verifichino la corrispondenza tra planimetria del progetto e quella del catasto e conformità di queste due con lo stato di fatto.
della concorrenza
Sezione I
della illecita concorrenza