DM 30/12/2002
articolo 2: Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e durata degli stessi
1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
2. I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate dall'articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
3. Per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni di cui al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nell'articolo 1 medesimo.
4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore - da provare quest'ultima con apposita documentazione da allegare al contratto - i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.
6. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato C) e per le proprietà di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 (allegato D).
7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.
8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali
DM 10/03/2006
Art. 1.
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Nei comuni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli Accordi locali in applicazione del citato decreto, le fasce di oscillazione dei canoni per i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della predetta legge n. 431 del 1998 sono quelle risultanti dagli Accordi previgenti gia' sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della stessa legge. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
2. Per quei comuni di cui al precedente comma, per i quali non siano mai stati definiti Accordi ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, ne' in attuazione del decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67, ne' in attuazione del decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, si fa riferimento, per quanto attiene alle fasce di oscillazione dei canoni, all'Accordo, stipulato ai sensi del citato art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e in attuazione del predetto decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze, del 30 dicembre 2002, vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione. Qualora l'Accordo assunto a riferimento contempli fasce di oscillazione diversificate per aree omogenee, si applica un'unica fascia di oscillazione costituita dal valore minimo e dal valore massimo riscontrabili per l'insieme delle aree omogenee del comune di riferimento.
3. Ai sensi del comma 2, art. 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2003, serie generale, n. 85, le parti contrattuali possono concordare una variazione del canone stabilito all'interno delle fasce di oscillazione, come individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo, fino a un massimo del 20 per cento, per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali da indicarsi in contratto.
4. Gli Accordi territoriali come individuati nei commi 1 e 2 del presente articoli s'intendono richiamati anche nelle loro altre previsioni e specificatamente ai fini della determinazione delle fattispecie che consentono la stipula dei contratti di natura transitoria. In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli Accordi locali, contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata.
Penny ha riportato una fonte della Confedilizia, sono loro che non sono chiari.
Metti che io mi sbagli, ma che fanno a fare la 431/98, se poi uno può fare quel che gli pare? Tieni presente che la legge ha voluto tutelare i conduttori per farli stare il più possibile negli immobili, premiando i proprietari che fanno i concordati ( minimo 3 anni) mentre i liberi ( minimo 4).
Siamo molto fuori tema....ma è colpa di Pasquale, con una risposta ti fa una grigliata!
@dormiente : Spero tu riesca a leggere i seguente miei segnalibri.
http://www.immobilio.it/bookmarks/328/view-item
http://www.immobilio.it/bookmarks/283/view-item
http://www.immobilio.it/bookmarks/200/view-item
Da questo ripasso, confermerei che è possibile il 3+2 dove non esistono accordi locali.
Sui transitori e per studenti mi pare invece corretto quando affermi che comunque deve essere adottato un canone concordato, preso tra i min e max di un comune omogeneo a minor distanza
Ma rimango incerto però sulla ultima riga del segnalibro 200 ove Penny scrive:
Altrove, il canone è liberamente concordato dalle parti.