Intendo quelli di durata superiore al minimo legale (sei anni per la destinazione industriale, commerciale, artigianale e turistica, e nove anni per le attività alberghiere). L'art.27 della legge n°392/1978 considera inderogabile solo la durata minima dei contratti di locazione senza porre limiti a quella massima, rientrando nell'autonomia discrezionale delle parti stabilire un termine di durata superiore a quello legale. Anche in questo caso, tuttavia, il contratto si rinnova di 6 anni (ovvero di 9), essendo tale limite stabilito dalla legge, a prescindere dalla durata inizialmente fissata dalle parti. Ne deriva che, ove sia convenuto, ad esempio, un termine di 8 anni, la durata complessiva del contratto è di 14 anni (8 più 6).