se nel contratto non è specificato il diritto di recesso cioè questo:
Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, settimo comma della legge 392/1978, con preavviso di mesi sei
il diritto di recesso vale lo stesso?
Il legislatore ha previsto, all'art. 27 della legge 392/1978, una duplice tipologia di recesso: quella convenzionale e quella legale: pertanto, se nel regolamento contrattuale non è previsto un patto che attribuisca al conduttore la facoltà di
recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione (recesso convenzionale), il recesso del conduttore può essere legittimo solo se ricorrono gravi motivi (recesso legale).
Il
recesso cosiddetto
legale consente, infatti, al conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione, anche in assenza di una espressa previsione contrattuale, qualora ricorrano gravi motivi che non gli consentono l'ulteriore prosecuzione della locazione.
Questi gravi motivi devono essere esplicitati nella comunicazione di recesso da inviare al locatore nello stesso termine di sei mesi. Il locatore può opporsi rivolgendosi al giudice al fine di farne accertare l'insussistenza. Qualora il recesso venga esercitato in modo intempestivo o in assenza di validi motivi, il locatore ha diritto di chiedere il risarcimento del danno.
Il recesso legale, comunque, solleva non poche incertezze in ambito giurisprudenziale, quando si è cercato di precisare e definire la natura dei gravi motivi previsti dal legislatore. Le interpretazioni delle disposizioni di legge non sono tutte univoche, pervenendo a volte a conclusioni diverse per fattispecie analoghe; per tutte vale la pena di sottolineare - senza esprimere giudizi di merito, che non mi competono - come sia stato configurato grave motivo l'eccessiva onerosità nel proseguimento della locazione in relazione alla situazione economica complessiva del conduttore e all'eventuale necessità di quest'ultimo di modificare la propria struttura aziendale, mentre altrettanto non è stato riconosciuto a un conduttore che, per motivi di ordine economico, aveva necessità di concentrare altrove la propria attività d'impresa, oppure di trasformarla per mera convenienza. In ogni caso, la giurisprudenza pare portata ad interpretare in modo restrittivo la norma in esame, ritenendo sussistere i gravi motivi che legittimano il recesso solo nei casi in cui davvero essi siano non solo sopravvenuti alla stipula del contratto, ma anche assolutamente indipendenti dalla volontà del conduttore e al di fuori della sua "normale" prevedibilità.