Giusta osservazione.
Non è possibile concordare una durata inferiore ai canonici sei o nove anni perché una simile previsione contrattuale viene automaticamente sostituita con quella legale, lasciando inalterato il restante contenuto del contratto. Tuttavia, qualora la locazione sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, può essere ritenuto conforme al modello legale eccezionalmente previsto per la "locazione non abitativa transitoria" a condizione, però, che la transitorietà sia espressamente enunciata in contratto, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentire la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti che le ragioni dedotte siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario.
Non è possibile concordare una durata inferiore ai canonici sei o nove anni perché una simile previsione contrattuale viene automaticamente sostituita con quella legale, lasciando inalterato il restante contenuto del contratto. Tuttavia, qualora la locazione sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, può essere ritenuto conforme al modello legale eccezionalmente previsto per la "locazione non abitativa transitoria" a condizione, però, che la transitorietà sia espressamente enunciata in contratto, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentire la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti che le ragioni dedotte siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario.