Premetto che non ho nessuna competenza fiscale-tributaria ne tecnica-edilizia.
Sono un contribuente che, in virtù di una spesa già sostenuta, installazione impianto d' allarme, è disposto ad anticipare delle spese previste nel 2014/15 con l' obiettivo di godere di agevolazioni fiscali.
Fino al 18 settembre non avevo dubbi sulla possibilità di agganciare il bonus arredi alla spesa detraibile già sostenuta. La già citata Circolare 29/E dell' AdE sembra avvalorare la mia certezza fino a pag.17 quando riassume gli interventi edilizi presupposto per la fruizione del bonus arredi, escludendo di fatto tutta la manutenzione ordinaria su singole unità immobiliari.
Ora le mie domande sono due:
-l' installazione di un impianto di allarme è un intervento di manutenzione straordinaria? (Dunque ok bonus arredi senza indugi).
-l' installazione di un impianto di allarme è un intervento di manutenzione ordinaria ma e' agganciabile comunque il bonus arredi perchè detta spesa gode della detrazione 50%?
Ringrazio.
Bisogna partire dall'articolo 16-bis comma 1:
Art.16 bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Al punto 3.2 per come la vedo io semplicemente vanno ad analizzare nel dettaglio le detrazioni qualora siano collegate ad intervendi edilizi che e' un caso specifico della lista comma 1 articolo 16-bis ovvero le lettere a) b) e c) ma non escludono le altre lettere della lista.
Infatti al punto 3.1 parlano espressamente di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui gli interventi edilizi costituiscono un sottinsieme (vedi lista 16-bis).
Quindi per quel che mi riguarda l'installazione di un impianto dall'allarme non e' agganciabile in quanto intervento di manutenzione ordinaria ma in quanto intervento ricadente nel punto f) dell'articolo 16-bis comma 1ovvero relativo all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
Bisona poi tener conto che quasi sicuramente questo per lo stato e' un intervento a costo zero anzi probabilmente vantaggioso.
Hanno da subito un maggior gettito di IVA e imposte derivante dalle maggiori vendite ie per cui non ci sara' evasione e tornano indietro il denaro nell'arco di dieci anni sotto forma di detrazioni.
Dal punto di vista del pareggio di bilancio e' una manna