Scusate se insisto (parlo della ormai famosa circolare 29 dell'ADE rispetto alla possibilità di godere anche del bonus mobili a seguito dell'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ergo antifurto, ecc).
E' vero che nel paragrafo 3.2 ("Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione") sembra prevalere un'interpretazione restrittiva, come già più volte riportato nel forum a partire dall'intervento di Giocasi dove veniva riportata una risposta dell'Ade ad una sua mail.
"In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;"
ma nella stessa circolare al paragrafo 3.1 "Soggetti che possono beneficiare della detrazione" (sotto-paragrafo del paragrafo 3, "ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI") viene riportato:
"I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono individuati indirettamente dal comma 2, mediante riconoscimento della detrazione “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1”, ossia ai
contribuenti che, come chiarito al precedente paragrafo 2 di questa circolare, fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili."
Cioè, a me sembra clamoroso, ma qui mi sembra scritto esplicitamente che hanno diritto al bonus mobili coloro che fruiscono della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR tra cui rientrano anche gli interventi per la prevenzione di atti illeciti.
A me sembra impossibile che nella stessa circolare prima si dica una cosa con valenza del tutto generale e nel paragrafo successivo poi si introducano delle restrizioni.
Credo che la citazione precedente estratta dal paragrafo 3.2, decontestualizzata dal paragrafo stesso, non abbia valenza generale (si veda anche il resto del paragrafo 3.2).
Cosa ne pensate?