Non ci possono essere 4 box pertinenziali, al massimo uno solo.
Francesca, non c'è un limite ai box pertinenziali, e nemmeno ai relativi recuperi IRPEF.
Non sto parlando di agevolazione prima casa, sto parlando di acquistare più box dichiarandoli pertinenza di un appartamento. Solo sul primo avrò l'agevolazione prima casa, sugli altri pago l'IMU ma se sono pertinenze e li compro dal costruttore, posso fruire del recupero IRPEF sui costi di costruzione dichiarati dal costruttore.
FONTE:
Finanziaria 2008: detrazioni box e posti auto prima casa fino al 2010
Sul piano oggettivo la norma riguarda
uno o più box o posti auto pertinenza(12) di un immobile abitativo; diversamente da quanto avviene nel generale ambito delle imposte indirette e dirette (vedi l’Imposta sul valore aggiunto, DPR 633 del 1972 e l’Imposta di registro, DPR 131 del 1986, nonché l’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504), nella fattispecie in esame la norma lnon prevede che la destinazione pertinenziale all’abitazione principale del contribuente (ovvero – salvo prova contraria – l’abitazione nella quale lo stesso pone la propria residenza anagrafica, come previsto ai fini ICI, o comunque l’abitazione situata nel Comune di residenza anagrafica del contribuente, come previsto dal DPR 131/1986, Nota II
bis Parte I della Tariffa allegata al decreto) sia necessariamente formalizzata nell’atto, non richiedendosi per la detrazione del 36% alcuna dichiarazione “scritta”
(13). E’ sufficiente che il posto auto sia
di fatto a servizio dell’immobile abitativo al quale è destinato, ad una distanza compatibile con le esigenze di tale servizio
(14).
Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità che possono essere oggetto dell’agevolazione(15): si richiede solamente che ciascuna sia
pertinenza di un immobile (anche lo stesso) appartenente alla categoria catastale A (esclusi gli A/10 non aventi natura abitativa)
(16). Una importante precisazione è stata recentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione dell’8 febbraio 2008, n. 38/E: in linea generale, precisa l’intervento, è sempre necessario un atto di vendita, anche in forma di
contratto preliminare, purché regolarmente registrato al momento in cui sono effettuati i pagamenti con bonifico, da cui desumere l’effettiva sussistenza della proprietà o almeno il fatto che il contribuente sia promissario acquirente del posto auto, nonché ovviamente la destinazione funzionale della pertinenza a servizio dell’immobile
(17). Confermato invece
(18) il diritto alla detrazione per le spese di realizzazione del box anche quando il medesimo venga acquistato contemporaneamente all’abitazione con unico atto notarile
(19): si richiede sempre espressa indicazione, e documentazione, del costo edificatorio della pertinenza.