Diciamo che questi articoli chiariscono ciò che potrebbe indicarci la semplice logica.L'articolo in questione chiarisce che per lo stato legittimo si deve partire dal titolo abilitativo che ha legittimato la costruzione dell'immobile (dove il fabbricato è specchiato rispetto la realtà) e in via residuale alla somma di eventuali ulteriori titoli edilizi. Se non ve ne sono si ricorre ad altro per dimostrarne la legittimità e si deposita un elaborato grafico dello stato legittimo.
L'ultima opzione non è applicabile al caso in esame.
Se ci sono progetti agganciato ad un titolo, questi valgono. Se ce ne sono di successivi, purché non vi siano delle incongruenze, questi valgono ulteriormente.
E fin qui sono cose risapute, chiare e logiche.
L'unica cosa "nuova" (almeno credo) è che se non c'è nulla e non era necessario avere nulla, vale la planimetria catastale di impianto, ma anche questo diciamo che era applicato nella prassi, quindi si codifica di fatto un qualcosa di cui già si faceva uso...