LA RITENUTA SULLE PROVVIGIONI
E' l'art. 25 bis del D.P.R. 600/73 che regola la ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia.
Altresì, trova applicazione il contenuto del collegato fiscale alla Legge Finanziaria per il 2001, in base al quale la misura della ritenuta d'acconto corrisponde all'aliquota del primo scaglione reddituale IRPEF di cui all'art. 11 del T.U.I.R.
Peraltro, dal 1/1/2001, la ritenuta sulle provvigioni (stabilita nella misura del 18,5% per il 2000) è quindi passata al18%.
Per l'anno 2002 la medesima aliquota è restata al 18%, poiché la finanziaria 2002 ha sostanzialmente confermato le aliquote dell'anno precedente, sospendendo esclusivamente la diminuzione delle aliquote in previsione per tale anno dalla precedente finanziaria (per l'anno 2002 l'aliquota del 24% sarebbe dovuta passare al 23%).
Ai sensi del suddetto articolo i seguenti soggetti sono obbligati ad effettuare la ritenuta d'acconto dell'I.R.P.E.F. o dell'I.R.P.E.G. sulle provvigioni (comunque denominate, ed anche occasionali) derivanti da attività di intermediazione commerciale:
- Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- le società di persone ed equiparate;
- le associazioni costituite da artisti e professionisti;
- le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell'art. 87 del D.P.R. 917/86.
Restano escluse le imprese agricole.
La ritenuta si applica sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.
La ritenuta è dovuta a titolo d'acconto dell'IRPEF sul 50% delle provvigioni corrisposte (cioè in misura del 9%), mentre è ridotta sul 20% delle provvigioni medesime (quindi in tale caso si applica in misura del 3,6%) se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi (1).