E allora torniamo di nuovo all'art 13 della legge 431, sui patti contrari.
L'eventuale esclusione della prelazione in sede contrattuale non viene evidenziata sui patti contrari perché , a mio parere, la legge 431/98, sulle modalità di applicazione di tale argomento, rimanda sempre alla legge 392/78.
... questo
tentativo di spiegazione ad uso crapa dura come la mia, mi ha sinceramente commosso ... lo interpreto come segno di amicizia e simpatia, che apprezzo e contraccambio ...
. Adesso fai un bel respiro...
...
a mio parere, la legge 431/98, sulle modalità di applicazione di tale argomento, rimanda sempre alla legge 392/78.
... siamo perfettamente allineati.
adesso torniamo di nuovo all'art 13 della legge 431, sui patti contrari.
... sì, torniamo:
- le modalità sono le stesse, e diciamo per fortuna.
- il contesto è diverso
- la prelazione introdotta dalla 392/78 riguarda solo le locazioni non abitative
- la prelazione introdotta dalla 431/98 riguarda solo le locazioni abitative, che in precedenza non c'era.
Conveniamo anche sul fatto che l'art. 13 sui patti contrari non faccia riferimento alla ns ipotesi. (almeno così si evince dalla tua risposta)
E l'analogo art. 79 della 392, che annulla in generale ogni pattuizione che attribuisca altro vantaggio in violazione della suddetta legge, e quindi potrebbe essere di aiuto, ......è tra quelli abrogati dalla 431.
I dati di partenza sono pacifici: ma se vale il principio che le cose non vietate sono lecite, rimarrebbe il mio quesito.
...... per favore non svenire.
Possiamo rimandare la decisione a dopo un salutare riposo.
Però non vale...: se cavilliamo noi comuni mortali, veniamo tacciati per incompetenti o pedanti.
Se cavilla il principe del forum, .... vince la causa.
e incrementa la raccolta punti.... quelli veri.
Il dubbio, ne sono quasi sicuro, mi roderà le vacanze: mi doterò quindi dell'iphone come Umberto, così mentre ammirerò le stelle cadenti o l'alba alla Capanna Margherita, potrò pensare ad Immobilio e seguire gli aggiornamenti .....