Non ero più intervenuto, perchè ho apprezzato l'esposizione del diretto interessato Spaty che mi pare si sia espresso in termini corretti e chiari.
Ritengo abbia detto bene quando ha attribuito all'assemblea il compito di "ratificare" la nuova ripartizione. E quando ha posto la domanda su quale sia lo strumento idoneo a sancire la nuova situazione.
Sapete che sono una testa dura e pignolo, ed è un difetto, ma permettimi od1n0 di insistere (il bello del forum è confrontarsi sulle opinioni).
Non c'è dubbio che l'argomento da te più volte citato della possibilità di richiedere la revisione dei millesimi ove ci sia stato una variazione di più o meno il 20% (il tuo 1/5) è un dato di fatto espresso nella nuova formulazione dellart. 69 d.a.: nella vecchia dizione però faceva esplicitamente riferimento a condizioni spravvenute a seguito di sopraelevazioni, espropri o innovazioni di vasta portata, cioè a mutata dimensione del complesso.
la nuova formulazione è più ambigua, (o più estensiva?):
Non ci piove quindi che una nuova tabella millesimale sia necessaria, opportuna, e debba essere corretta.
Il punto diventa il COME?
Il nuovo c.c. afferma che la modifica va approvata con la maggioranza stabilita all'art. 1136 c.2: e non distingue se il RdC (ed annesse tabelle millesimali) sia assembleare o contrattuale: da non addetto ai lavori mi sembra una anomalia.
I nuovi millesimi "ratificati" in assemblea, fanno diventare la tabella millesimale, assembleare o contrattuale?
Esiste ancora la differenza tra le due situazioni? Se all'origine le tabelle erano contrattuali, è necessario/opportuno registrarle come variazione del contratto?[/FONT]
Ritengo abbia detto bene quando ha attribuito all'assemblea il compito di "ratificare" la nuova ripartizione. E quando ha posto la domanda su quale sia lo strumento idoneo a sancire la nuova situazione.
Sapete che sono una testa dura e pignolo, ed è un difetto, ma permettimi od1n0 di insistere (il bello del forum è confrontarsi sulle opinioni).
Non c'è dubbio che l'argomento da te più volte citato della possibilità di richiedere la revisione dei millesimi ove ci sia stato una variazione di più o meno il 20% (il tuo 1/5) è un dato di fatto espresso nella nuova formulazione dellart. 69 d.a.: nella vecchia dizione però faceva esplicitamente riferimento a condizioni spravvenute a seguito di sopraelevazioni, espropri o innovazioni di vasta portata, cioè a mutata dimensione del complesso.
la nuova formulazione è più ambigua, (o più estensiva?):
Indubbiamente potrebbe essere letterariamente letta anche come semplice conseguenza di diminuzione numerica di u.i a seguito di accorpamenti.quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.
Non ci piove quindi che una nuova tabella millesimale sia necessaria, opportuna, e debba essere corretta.
Il punto diventa il COME?
Il nuovo c.c. afferma che la modifica va approvata con la maggioranza stabilita all'art. 1136 c.2: e non distingue se il RdC (ed annesse tabelle millesimali) sia assembleare o contrattuale: da non addetto ai lavori mi sembra una anomalia.
I nuovi millesimi "ratificati" in assemblea, fanno diventare la tabella millesimale, assembleare o contrattuale?
Esiste ancora la differenza tra le due situazioni? Se all'origine le tabelle erano contrattuali, è necessario/opportuno registrarle come variazione del contratto?[/FONT]