Analizziamo invece alcuni punti specifici:
1) Il complesso si è costituito in condominio o all'origine è stato effettuato un frazionamento atto a dare a ciascuno la piena proprietà? La risposta certa non la sappiamo, non è pervenuta. Ogni assunzione di ipotesi è arbitraria.
2) Il muro divisorio è certamente in comune tra i due confinanti. Come la mettiamo allora con gli art. 885 e 886 di salves? (per la cronaca mi hai dato la paternità della citazione dell'878, che proprio non mi sono sognato).
La domanda 1) mi suona indecifrabile. Di cosa vorresti sapere se ciascuno "ne abbia la piena proprietà? Del muro.. o di cosaltro, atteso che ogni condominio è formato da più parti private che hanno al parti in comune? Se paròiamo del muro di recinzione del complesso , che deriva dal continuum delle singole frazioni di recizione .. potrei anche capire il dubbio; ma...se parliamo del muretto (normalmente perpendicolare alla recinzione verso l'esterno....poichè divide il pezzetto di terra di A da quello B...non vedo proprio in base a quale macabra fantasia contorsionistica potrebbe essere altro che...in normlissima comproprietà di A e di B!!!! (poi dici che non complichi le cose semplici? )
Per la domanda 2....idem (circa la semplicità).
L'art. 885 cc non può essere preso e strappato dal novero dell'Ordinamento a cui appartiene, ovviamente.
E lo stesso Ordinamento che prevede l'885 (probabilmente pensato molto in più in funzione delle recinzioni dei grandi pascoli e praterie o dei grandi parchi delle grandi ville...coesiste con la tutela della servitù "altius non tollendi" e in questa trova un limite invalicabile (io lo avevo dato per ovvio, ma evidentemente non lo è , e rimediamo subito.)
Nelle villette a schiera (notoriamente non contornate da praterie o parchi privati) i pochi metri di terreno ...intanto son così pochi che ...anche stendere un fazzoletto sul balcone può portare in ombra il giardino vicino.... ma soprattutto c'è che persino luci e vedute sono spessissimo a brevissima distanza dalle recinzioni e dai divisori. Ragion per cui : si pongono molto concretamente tutti i problemi di distanze e visuale e panorama che Ordinamento possa contemplare.
Problemi che (almeno nei complessi realizzati da un costruttore) trovano istituita e preconfezionata in forza della cosiddetta "destinazione del padre di famiglia" codesta servitù altius non tollendi...proprio nel fatto puro e semplice che tutti hanno trovato e gradito quel muretto , con quell'altezza e quelle caratteristiche.
Questa la ragione per la quale l'885 , con riguardo al contesto concreto, che vede chiara come il sole la statuizione di quella servitù , non può essere applicato.