STUDIOMINUCCI

Membro Assiduo
Amm.re Condominio
Analizziamo invece alcuni punti specifici:

1) Il complesso si è costituito in condominio o all'origine è stato effettuato un frazionamento atto a dare a ciascuno la piena proprietà? La risposta certa non la sappiamo, non è pervenuta. Ogni assunzione di ipotesi è arbitraria.

2) Il muro divisorio è certamente in comune tra i due confinanti. Come la mettiamo allora con gli art. 885 e 886 di salves? (per la cronaca mi hai dato la paternità della citazione dell'878, che proprio non mi sono sognato).

La domanda 1) mi suona indecifrabile. Di cosa vorresti sapere se ciascuno "ne abbia la piena proprietà? Del muro.. o di cosaltro, atteso che ogni condominio è formato da più parti private che hanno al parti in comune? Se paròiamo del muro di recinzione del complesso , che deriva dal continuum delle singole frazioni di recizione .. potrei anche capire il dubbio; ma...se parliamo del muretto (normalmente perpendicolare alla recinzione verso l'esterno....poichè divide il pezzetto di terra di A da quello B...non vedo proprio in base a quale macabra fantasia contorsionistica potrebbe essere altro che...in normlissima comproprietà di A e di B!!!! (poi dici che non complichi le cose semplici? ;))

Per la domanda 2....idem (circa la semplicità).
L'art. 885 cc non può essere preso e strappato dal novero dell'Ordinamento a cui appartiene, ovviamente.
E lo stesso Ordinamento che prevede l'885 (probabilmente pensato molto in più in funzione delle recinzioni dei grandi pascoli e praterie o dei grandi parchi delle grandi ville...coesiste con la tutela della servitù "altius non tollendi" e in questa trova un limite invalicabile (io lo avevo dato per ovvio, ma evidentemente non lo è , e rimediamo subito.)
Nelle villette a schiera (notoriamente non contornate da praterie o parchi privati) i pochi metri di terreno ...intanto son così pochi che ...anche stendere un fazzoletto sul balcone può portare in ombra il giardino vicino.... ma soprattutto c'è che persino luci e vedute sono spessissimo a brevissima distanza dalle recinzioni e dai divisori. Ragion per cui : si pongono molto concretamente tutti i problemi di distanze e visuale e panorama che Ordinamento possa contemplare.
Problemi che (almeno nei complessi realizzati da un costruttore) trovano istituita e preconfezionata in forza della cosiddetta "destinazione del padre di famiglia" codesta servitù altius non tollendi...proprio nel fatto puro e semplice che tutti hanno trovato e gradito quel muretto , con quell'altezza e quelle caratteristiche.
Questa la ragione per la quale l'885 , con riguardo al contesto concreto, che vede chiara come il sole la statuizione di quella servitù , non può essere applicato.
 

SALVES

Membro Senior
Professionista
Scusate il diritto di proprietà all'interno del proprio bene quindi con questo vicino si va a farsi friggere.

Concludo e dico che barbara può addirittura edificare all'interno del suo lotto osservando quanto prevedono leggi regolamenti edilizi comunali, (lo prevedono gli articoli del codice civile citati e le leggi in materia) in questo caso che il lotto e privato e che la condominialita si riduce al solo muro di confine ed alla struttura qualora fosse un caso sopra da me descritto, in qunato come chiesto da bastimento i lotti sono di singola proprietà, Qualora ci fosse un regolamento di condominio si limiterebbe alle sole parti comuni e non ostacolerebbe l'edificazione singola.

Ciao salves
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Questa la ragione per la quale l'885 , con riguardo al contesto concreto, che vede chiara come il sole la statuizione di quella servitù , non può essere applicato.

Con tutto il rispetto per la tua cultura giuridica, .... quel chiara come il sole ... mi ha fatto venire in mente Azzeccagarbugli , ed i polli di Renzo.:^^: ...
Comunque Barbara non si è più fatta sentire, abbiamo, credo, argomentato le diverse interpretazioni della situazione: ognuno ne potrà trarre le conclusioni che crede. Saluti ed alla prossima.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Scusate il diritto di proprietà all'interno del proprio bene quindi con questo vicino si va a farsi friggere.

Concludo e dico che barbara può addirittura edificare all'interno del suo lotto osservando quanto prevedono leggi regolamenti edilizi comunali, (lo prevedono gli articoli del codice civile citati e le leggi in materia) in questo caso che il lotto e privato e che la condominialita si riduce al solo muro di confine ed alla struttura qualora fosse un caso sopra da me descritto, in qunato come chiesto da bastimento i lotti sono di singola proprietà, Qualora ci fosse un regolamento di condominio si limiterebbe alle sole parti comuni e non ostacolerebbe l'edificazione singola.

Ciao salves
Non ci sono lotti, quelli sono nei comprensori, qui si parla di villini a schiera e più precisamente di una porzione centrale e non di testa ( gli agenti immobiliari usano queste definizioni ).
Mi sembra che vada sempre considerato il contesto di cui sta parlando.
Cosa potrebbe edificato all'interno di un giardinetto di villino a schiera, ad esempio di 30 m2, di cui 12 m2 occupati del posto macchina ?
In più, come alcuni sanno, ci sono gli indici fabbricabilità, le distanze da rispettare etc.
La confusione nasce dal volere considerare le due villette come due costruzioni distinte, mentre sono due appartamenti di un'unica costruzione.
E' un edificio a 1, massimo 2 piani, con appartamenti ad accesso indipendente.
Dice bene studiominucci : dove sono le praterie ed i pascoli (terreni agricoli non edificabili:risata:)?
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Non capisco perchè alcuni utenti sconvolgano i significati degli articoli del codice civile, o non si accorgogno che le Cassazioni che citano dicano esattamente l'opposto di quello che loro pensano.
Le Cassazioni sono complicatissime e io leggo almeno tre volte prima di capirle, proprio a causa della stesure complicate delle frasi.
Ma il Codice Civile è elementare, fin troppo banale. Frasi brevi. Titoli precisi. Sezioni di riferenza. Una specie di elenco del telefono.
Non ci può essere disaccordo sul contenuto di una articolo del Codice Civile.
Il disaccordo può essere sull'applicabilità al caso in discussione.
 

top46573

Membro Attivo
Privato Cittadino
Il problema espresso da Barbara riguardo a poter mettere ad esempio un telo oscurante, tra lei ed il suo vicino, per proteggere la sua privacy è ormai superato dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 28 marzo 2013, n. 7805:
“È legittimo, e non va rimosso, il classico “telo verde” sulla rete divisoria tra due proprietà, generalmente posto per tutelare la privacy.
Infatti la Cassazione ritiene legittimo e tutelato dall’ordinamento, il diritto del proprietario di una parte, di creare una barriera fra le due proprietà attraverso un telo verde, per preservarne la riservatezza.
Tale sistema, posto sulla rete divisoria,secondo i giudici, non impedisce alla
luce né di filtrare né può considerarsi antiestetico o illegittimo.
Se nelle villette non vi è alcun regolamento di condominio, come credo, nulla vieta di elevare a proprie spese la recinzione sulla base dei regolamenti comunali: in genere sino a due metri. Quindi appoggiarvi il telo oscurante dalla propria parte.
Molti proprietari di villette hanno optato per questo sistema, anche con teloni uguali alle tende, per poter prendere il sole o mangiare in giardino o affinché i figli possano giocare a palla senza travalicare o per ripararsi da polvere o altro.
 

sidalpo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Scusate, non ho letto tutta la conversazione ma ne approfitto per chiedere un parere. Dal mio vicino, col quale sono amico e non ho mai avuto problemi di sorta, mi separa una recinzione metallica e una siepe di photinia che insiste sul mio terreno ma i cui rami debordano nella sua proprietà. Poto regolarmente la siepe, quando lo faccio fare al giardiniere lo mando anche dal vicino ma quando la poto io no. Può il vicino provvedere lui alla potatura di quanto esubera nella sua proprietà ho devo provvedere comunque io? Grazie a tutti
 

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