robertobosco

Membro Ordinario
Marianna, spero che tu abbia detto al notaio e all'avvocato interpellati che tu devi acquistare da un donatario. In quanto dalla tua delle ore 19,23 devo desumere che i professionisti ti abbiano dato risposte in ordine a diritti da rivendicare da parte dei legittimari del venditore donatario, che a te non interessano. Ciò che a te compratrice deve interessare è se corri il rischio di dover restituire l'immobile acquistato. Tale rischio dipende dall'esistenza di un'azione di opposizione stragiudiziale effettuata entro i 20 anni !!!. Se tale azione non è stata avanzata dai legittimari entro i 20 anni, tu che comprerai dal venditore donatario, non rischierai di dover restituire l'immobile acquistato. Chiarisco, gli atti di RIDUZIONE e di RESTITUZIONE (sono due azioni diverse), interessano i legittimari. L'atto di RESTITUZIONE interessa solo chi compra da un donatario.
L'occasione per precisare anche che l'azione di restituzione non è più esperibile, se l'azione di riduzione avviata dopo la morte viene avviata dopo il decorso dei 20 anni ed anche entro i 10 anni dopo la morte !!. E' necessario un esempio: donazione 1/1/1990 - decesso 31/12/2010, se l'azione di riduzione viene effettuata il 2 gennaio 2011,, si sono superati i 20 anni e quindi non sarà più possibile chiedere la restituzione al donatario e all'eventuale di lui acquirente. Resterà al legittimario il diritto di riduzione con rivalsa su eventuali altri beni del donatario. Pertanto come vedi i 10 anni dopo la morte (apertura di successione) possono non essere determinanti per il problema della RESTITUZIONE.
Quindi in definitiva, il problema degli acquirenti e delle banche(viene invalidata l'ipoteca) è solo il pericolo della RESTITUZIONE e non della riduzione !!
un saluto.
 

marianna leinardi

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Professionista
Grazie mille roberto!!!!! proprio stamani, lo stesso avvocato mi ha ricontattata per aggiungere questo! L'eventuale azione di riduzione alla morte del donatore, decorsi i 20 anni, si rifarà sul beneficiario del bene e non sui compratori!!!
ancora grazie!!!!:):)
 

Camillo75

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Professionista
Secondo una consistente opinione, i 20 anni decorrono dall'entrata in vigore della legge che ha modificato gli artt. 561 e 563 e non dalla trascrizione della donazione, se precedente alla prima data.
 

robertobosco

Membro Ordinario
Pur in assenza di imprevista norma transitoria della legge di conversione 80/2005, l'applicazione è da considerarsi applicabile retroattivamente anche alle donazioni ante il 15 maggio 2005, come da allegata nota:
I1 Consiglio Nazionale del Notariato. auspicando un
tempestivo e adeguato intervento del legislatore per
una norma transitoria. ha ritenuto che 'per tutte le
donazioni, sia anteriori sia successive all'entrata in
vigore della 1. 80/2005, la stabilità dei diritti dei terzi è
pienamente tutelata una volta decorsi i venti anni dalla
donazione stessa (o, ai fini dellart. 561 C.C., sua trascrizione)
". Ciò significa che:
-donazioni anteriori al 15 maggio 2005 effettuate
oltre 20 anni prima: il terzo acquirente di un bene di
provenienza donativa è al riparo da ogni pretesa di
restituzione da parte dei legittimari
 

Valerio323

Nuovo Iscritto
Secondo una consistente opinione, i 20 anni decorrono dall'entrata in vigore della legge che ha modificato gli artt. 561 e 563 e non dalla trascrizione della donazione, se precedente alla prima data.

Salve, nel 1995 ho ricevuto in donazione un immobile da mia madre, e da poco avevo incaricato un'agenzia per poterlo vendere, l'agenzia aveva trovato un possibile acquirente, ma abbiamo scoperto che, nonostante l'atto di donazione fosse stato stipulato nel 1995, il notaio per un errore non l'aveva fatto trascrivere, e l'ha fatto trascrivere soltanto adesso, nel 2011.
L'acquirente si e' quindi tirato in dietro, poiche' credeva che erano passati 16 anni dalla donazione e pensava che mancavano solo altri 4 anni fino a quando la donazione non potesse essere piu' impugnata, ma il suo notaio gli ha riferito che invece il termine dei 20 anni viene a decorrere dalla data della trascrizione, fatta non 16 anni fa ma pochi giorni fa'.
Ho quindi interpellato il notaio col quale stipulammo la donazione 16 anni fa, il quale si e' scusato per "la svista", ma ha detto che comunque il termine dei 20 anni e' sempre a partire dall'entrata in vigore della legge del 14
maggio 2005 n. 80, in vigore dal 15 maggio 2005, ed anche se e' stato trascritto solo adesso nel 2011 il termine scade nel 2025, cioe' appunto 20 anni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
Adesso mi chiedo, quale dei 2 notai ha ragione?
Il termine dei 20 anni e' a partire dalla data della donazione o dal 2005? E se la donazione e' stata stipulata nel 1995 ma trascritta solo ora nel 2011 il termine dei 20 anni e' sempre a partire dal 2005?
Grazie a chiunque possa rispondermi
 

fabbres

Nuovo Iscritto
Nn mi risulta,dopo 20 anni cessa il diritto di rivalsa sul bene,Nn diamo informazioni senza citare fonti circa "autorevole dottrina" che nn risulta.

Aggiunto dopo 5 minuti :

il notaio credo sia resp x ritardo,nn ho mai letto che la legge del 2005 valga solo x le don da quella data ma il contrario,
PREGO CITARE FONTI GIURIDICHE O DOTTRINA CHE SMENTISCA
 

Valerio323

Nuovo Iscritto
Nn mi risulta,dopo 20 anni cessa il diritto di rivalsa sul bene,Nn diamo informazioni senza citare fonti circa "autorevole dottrina" che nn risulta.

Aggiunto dopo 5 minuti :

il notaio credo sia resp x ritardo,nn ho mai letto che la legge del 2005 valga solo x le don da quella data ma il contrario,
PREGO CITARE FONTI GIURIDICHE O DOTTRINA CHE SMENTISCA

Ma quindi la legge del 14 maggio 2005 n. 80 ha valore retroattivo? Questa legge stabilisce la durata dei 20 anni entro i quali si puo' far valere il diritto di rivalsa, e prima di questa legge la durata dei 20 anni non esisteva, quindi per una donazione fatta prima del 2005, ad esempio nel 1995, i 20 anni decorrono dal 1995 e non dal 2005? E comunque la durata dei 20 anni, parte dalla data della donazione o dalla data della trascrizione? Poiche' come ho scritto prima, la donazione e' stata fatta nel 1995 ma il notaio per un errore l'ha trascritta solo poco fa nel 2011. E qualcuno sa se potrei citare il notaio in questione per danni?
Grazie per le eventuali risposte
 

robertobosco

Membro Ordinario
Nella mia nota del 27/12/2010, quanto citato era il risultato dello Studio n.5859/C del Consiglio del Notariato, approvato il 9 settembre 2005. Poichè vorrei presumere che il Consiglio sia costituito da Notai e Giuristi di ottima valenza, riterrei prestare maggiore attenzione a tale Studio, al quale anche i Notai citati da Valerio 323 potrebbero rivolgersi. Inoltre, poichè per un refuso legislativo, si riscontra una discrasia tra l'art.563(primo comma) e l'art.561, in quanto uno cita "dalla data di trascrizione della donazione" mentre l'altro "dalla data della donazione", prudenzialmente viene consigliato il conteggio dei 20 anni dalla data di donazione (in quanto anteriore di pochi giorni). Per quanto riguarda la mancata trascrizione, la mia personale opinione e che possa non inficiare la decorrenza dell'atto donativo. Pertanto il termine in funzione di quanto innanzi esposto dovrebbe scadere nel 2015. Il notaio che indubbiamente ha sbagliato, potrà essere citato per i danni che ovviamente andranno dimostrati.
 

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