robertobosco
Membro Ordinario
Marianna, spero che tu abbia detto al notaio e all'avvocato interpellati che tu devi acquistare da un donatario. In quanto dalla tua delle ore 19,23 devo desumere che i professionisti ti abbiano dato risposte in ordine a diritti da rivendicare da parte dei legittimari del venditore donatario, che a te non interessano. Ciò che a te compratrice deve interessare è se corri il rischio di dover restituire l'immobile acquistato. Tale rischio dipende dall'esistenza di un'azione di opposizione stragiudiziale effettuata entro i 20 anni !!!. Se tale azione non è stata avanzata dai legittimari entro i 20 anni, tu che comprerai dal venditore donatario, non rischierai di dover restituire l'immobile acquistato. Chiarisco, gli atti di RIDUZIONE e di RESTITUZIONE (sono due azioni diverse), interessano i legittimari. L'atto di RESTITUZIONE interessa solo chi compra da un donatario.
L'occasione per precisare anche che l'azione di restituzione non è più esperibile, se l'azione di riduzione avviata dopo la morte viene avviata dopo il decorso dei 20 anni ed anche entro i 10 anni dopo la morte !!. E' necessario un esempio: donazione 1/1/1990 - decesso 31/12/2010, se l'azione di riduzione viene effettuata il 2 gennaio 2011,, si sono superati i 20 anni e quindi non sarà più possibile chiedere la restituzione al donatario e all'eventuale di lui acquirente. Resterà al legittimario il diritto di riduzione con rivalsa su eventuali altri beni del donatario. Pertanto come vedi i 10 anni dopo la morte (apertura di successione) possono non essere determinanti per il problema della RESTITUZIONE.
Quindi in definitiva, il problema degli acquirenti e delle banche(viene invalidata l'ipoteca) è solo il pericolo della RESTITUZIONE e non della riduzione !!
un saluto.
L'occasione per precisare anche che l'azione di restituzione non è più esperibile, se l'azione di riduzione avviata dopo la morte viene avviata dopo il decorso dei 20 anni ed anche entro i 10 anni dopo la morte !!. E' necessario un esempio: donazione 1/1/1990 - decesso 31/12/2010, se l'azione di riduzione viene effettuata il 2 gennaio 2011,, si sono superati i 20 anni e quindi non sarà più possibile chiedere la restituzione al donatario e all'eventuale di lui acquirente. Resterà al legittimario il diritto di riduzione con rivalsa su eventuali altri beni del donatario. Pertanto come vedi i 10 anni dopo la morte (apertura di successione) possono non essere determinanti per il problema della RESTITUZIONE.
Quindi in definitiva, il problema degli acquirenti e delle banche(viene invalidata l'ipoteca) è solo il pericolo della RESTITUZIONE e non della riduzione !!
un saluto.