La proposta d'acquisto:
la vittoria di Confconsumatori
di Pierpaolo Molinengo
Se in una proposta d'acquisto di immobile viene inserita una condizione che non si verifica (l'ottenimento di un mutuo), l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione. E' questa la conclusione del Giudice che ha sancito la recente vittoria di Confconsumatori Milano che rappresentava un associato.
L'associato di Confconsumatori aveva sottoscritto una proposta di acquisto di immobile, condizionando la validità della proposta all'erogazione di un mutuo e alla vendita della casa di abitazione attuale. Contestualmente l'associato aveva sottoscritto su foglio separato l'impegno a pagare la provvigione all'agenzia immobiliare e aveva consegnato, inoltre, all'agente un assegno di 5.000 € a titolo di caparra, intestato al venditore. La proposta era stata accettata dal venditore ma, nonostante le richieste ad istituti bancari, il mutuo non era stato erogato, cosicché il proponente compratore aveva chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia della suddetta proposta contrattuale a causa del mancato avverarsi della condizione sospensiva.
A questo punto, l'agenzia immobiliare si rifiutava di restituire l'assegno intestato al venditore e chiedeva il pagamento della provvigione, ritenendo di aver adempiuto alla sua obbligazione relativa alla conclusione dell'affare, mettendo in relazione venditore ed acquirente. L'agenzia si è rivolta pertanto al Tribunale, il quale ha deciso di respingere tale domanda sostenendo la validità dell'apposizione della condizione sospensiva, in presenza della quale nessun obbligo scaturisce dalla scrittura denominata proposta d'acquisto. Il giudice non ha ritenuto valida la tesi della difesa dell'agenzia secondo cui l'aver fatto sottoscrivere l'impegno a pagare la provvigione su foglio separato fa scaturire l'obbligazione di pagamento a prescindere dall'esito e dalla conclusione dell'affare.
la vittoria di Confconsumatori
di Pierpaolo Molinengo
Se in una proposta d'acquisto di immobile viene inserita una condizione che non si verifica (l'ottenimento di un mutuo), l'agenzia immobiliare non ha diritto alla provvigione. E' questa la conclusione del Giudice che ha sancito la recente vittoria di Confconsumatori Milano che rappresentava un associato.
L'associato di Confconsumatori aveva sottoscritto una proposta di acquisto di immobile, condizionando la validità della proposta all'erogazione di un mutuo e alla vendita della casa di abitazione attuale. Contestualmente l'associato aveva sottoscritto su foglio separato l'impegno a pagare la provvigione all'agenzia immobiliare e aveva consegnato, inoltre, all'agente un assegno di 5.000 € a titolo di caparra, intestato al venditore. La proposta era stata accettata dal venditore ma, nonostante le richieste ad istituti bancari, il mutuo non era stato erogato, cosicché il proponente compratore aveva chiesto che fosse dichiarata l'inefficacia della suddetta proposta contrattuale a causa del mancato avverarsi della condizione sospensiva.
A questo punto, l'agenzia immobiliare si rifiutava di restituire l'assegno intestato al venditore e chiedeva il pagamento della provvigione, ritenendo di aver adempiuto alla sua obbligazione relativa alla conclusione dell'affare, mettendo in relazione venditore ed acquirente. L'agenzia si è rivolta pertanto al Tribunale, il quale ha deciso di respingere tale domanda sostenendo la validità dell'apposizione della condizione sospensiva, in presenza della quale nessun obbligo scaturisce dalla scrittura denominata proposta d'acquisto. Il giudice non ha ritenuto valida la tesi della difesa dell'agenzia secondo cui l'aver fatto sottoscrivere l'impegno a pagare la provvigione su foglio separato fa scaturire l'obbligazione di pagamento a prescindere dall'esito e dalla conclusione dell'affare.