Vorrei aggiungere un pensiero finale proprio sulla sentenza della cassazione citata.
Questa conferma la tesi di studiominucci che la prova non ci sia e non ci possa essere.
Continua a non venire considerata la distinzione giuridica tra simulazione assoluta e simulazione relativa.
Questa in oggetto è una simulazione assoluta, e non relativa perche manca il contratto dissimulato. Il Codice Civile è chiarissimo ( vedasi articolo da me citato) :
il contratto dissimulato (che dovrebbe essere la donazione) deve avere la forma prescritta dalla sostanza : la presenza di due testimoni all'atto notarile simulato.
Se non vi erano i due testimoni non esiste atto dissimulato. Quindi la simulazione sarebbe assoluta e con i limiti delle prove testimoniali.
Sì certo, deve provare di aver fatto il pagamento.
Perchè lo dice Cucci tra un tuffo e l'altro.
E' un caso di simulazione relativa alla forma (la quale è riferita alla simulazione non al contratto dissimulato). Il contratto dissimulato è la donazione a meno che non vi sia la prova della controprestazione, prova che onera la sorella.
Ma non ha molta importanza che siate di parere diverso dal mio di cui assumo anche privatamente ogni responsabilità. Gli utenti potranno ben giudicare anche informandosi ulteriormente.
Invece è essenziale che nella discussione non si trascenda coi toni, usando sarcasmo, risatine ed ammiccamenti incrociati, estrapolazioni e rimaneggiamenti allo scopo di screditare.
Io non l'ho mai fatto e richiedo che non lo si faccia, come detta il regolamento, la cortesia e il tono del forum che ci ospita.
Senza alcun rancore.