Rosa1968

Membro Storico
poi anche se ne parlassimo per una settimana ognuno avrebbe la sua idea.

anche se parlassimo per dieci anni ......

Diciamo che l'acquirente pagherà una provvigione a chi le ha fatto concludere l'affare e questo è pacifico.
L'altra società, che ha fatto firmare il foglio visita, che non è scienza ma è la prova della mediazione, potrà avere delle rivalse e dovrà dimostrare bla bla bla.

Deve comunque essere chiaro, credo anche all'avvocato Chimenti che dopo la revoca del mandato le segnalazioni provenienti dal mediatore non perdono di efficacia così come l'affidamento successivo dello stesso mandato ad altro mediatore non costituisce un comportamento concludente per la revoca dell'originario incarico.
 

topcasa

Membro Storico
L'art. 2950 cod.civ. dispone che il credito del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive nel termine di un anno. Il dies a quo coincide con il giorno della conclusione dell' affare (art. 1755 cod.civ. ) ovvero dal giorno in cui si sia verificato l'evento dedotto sotto la condizione sospensiva che sia stata apposta al contratto perfezionato in virtù dell'opera del mediatore (cfr. il modo di disporre di
Daniele Minussi
del 06/07/2010
dell'art. 1757 cod.civ. )nota1.

Particolare rilevanza deve annettersi al caso in cui al mediatore rimanga ignota la circostanza della conclusione dell'affare, talvolta concluso fraudolentemente in un tempo successivo a quello di scadenza dell'incarico, al deliberato fine di non corrispondere le provvigioni. A questo proposito il fatto può essere considerato semplicemente come causa di sospensione della prescrizione (cfr. n.8 art. 2941 cod.civ.) e non già come impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'art.2935 cod.civ., norma che sancisce il principio contra non valentem agere non currit praescriptio (Cass. Civ. Sez. II, 2604/88 )nota2
 

topcasa

Membro Storico
L'art. 2950 cod.civ. dispone che il credito del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive nel termine di un anno. Il dies a quo coincide con il giorno della conclusione dell' affare (art. 1755 cod.civ. ) ovvero dal giorno in cui si sia verificato l'evento dedotto sotto la condizione sospensiva che sia stata apposta al contratto perfezionato in virtù dell'opera del mediatore (cfr. il modo di disporre di
Daniele Minussi
del 06/07/2010
dell'art. 1757 cod.civ. )nota1.

Particolare rilevanza deve annettersi al caso in cui al mediatore rimanga ignota la circostanza della conclusione dell'affare, talvolta concluso fraudolentemente in un tempo successivo a quello di scadenza dell'incarico, al deliberato fine di non corrispondere le provvigioni. A questo proposito il fatto può essere considerato semplicemente come causa di sospensione della prescrizione (cfr. n.8 art. 2941 cod.civ.) e non già come impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'art.2935 cod.civ., norma che sancisce il principio contra non valentem agere non currit praescriptio (Cass. Civ. Sez. II, 2604/88 )nota2

Note

nota1

Si tratta delle conclusioni cui è pervenuta la dottrina quasi unanime: cfr. per tutti Azzariti-Scarpello, Della prescrizione e della decadenza, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1964, p.311. Occorre tuttavia precisare che questa fatttispecie prescrizionale breve non opera quando il diritto riguarda la divisione tra più mediatori della provvigione già percepita da uno di essi. In tal caso si applicherà, relativamente al diritto individuale di ciascuno, la prescrizione ordinaria decennale (Ponzanelli, in Comm. al cod. civ. diretto da Cendon, vol IV, Torino, 1999, p.1365). Anche le domande aventi ad oggetto le spese sostenute o i danni subiti dal mediatore sono regolate dalla prescrizione ordinaria (Gambardella, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, dir. da Perlingieri, Libro IV, Torino, 1980, p.1174).
top1

nota2

Cfr. Lo Cuoco, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon,vol.VI, Torino, 1997, p.685.
top2
 

modem

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Scusate non volevo scrivere in maiuscolo non me ne sono neanche accorto, ma quindi voi cosa consigliate di fare? ci sono avvocati che possono aiutarmi con dei consigli?
Grazie a tutti comunque
 

Robin Hood 69

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Questa e' la teoria, la pratica come al solito e' diversa.
A me e' successa la stessa situazione, ma al contrario.
Avevo in vendita un immobile di pregio ad una cifra importante, dopo svariate visite,
la proprietà abbassa il prezzo a cifre più realistiche.
Premetto incarico scritto in esclusiva, tutto preciso, udite udite cosa succede.
Richiamo i clienti che lo avevano visto in precedenza per comunicare la variazione del prezzo e tra questo anche un signore che lo aveva visionato, per ben 3 volte, mi dice che alla moglie non piace.
Tra i clienti trovo una signora, che lo aveva visto 2 volte, che mi fa una proposta a prezzo pieno, con riconoscimento provvigionale, a/b intestato alla proprietà, insomma tutto regolare.
Contentissimo dell'operazione chiamo la proprietà per l'accettazione.
Inizia il teatro. Non mi risponde al telefono, non riesco a contattarla, a quel punto gli mando un telegramma, per avvisare della proposta.
Cosa succede???!!!
Arriva una bellissima raccomandata dove mi revoca l'incarico ( appena variato, tutto regolare) appellandosi al codice del consumatore.
Morale la proposta va a monte, a lavoro fatto.
Un mese fa scopro che quel cliente che aveva visto l'immobile con me, che " a mia moglie non piace ", ha comprato alla stessa cifra della proposta che avevo io.
Subito il mio legale si è attivato per metterlo in mora.
Sapete cosa ha risposto, ho già pagato la provvigione a un'altra agenzia, attaccatevi!!!
Ricordatevi incarico scritto con tanto di esclusiva.
Questa e' la pratica, chi lo prende nel c..., sono sempre gli AI.
Vendere un immobile del genere non capita tutti i giorni, poi di questi giorni.
E non vi dico chi è questo signore!!!
 

Robin Hood 69

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Il venditore ha revocato l'incarico, inventandosi, supportato da legali di m...,che io avevo fatto pressioni per far abbassare il prezzo su un inerme venditore, avevo puntato un mitra per far variare il prezzo. Firma, firma se no sparo!
Tutto questo teatrino per non pagare le provvigioni.
Ci rendiamo conto di come ci trattano questi clienti e poi dopo aver ottemperato ai nostri doveri aver speso energie e soldi. E semplicemente demoralizzante. È meglio che non ci penso!
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Un mese fa scopro che quel cliente che aveva visto l'immobile con me, che " a mia moglie non piace ", ha comprato alla stessa cifra della proposta che avevo io. Subito il mio legale si è attivato per metterlo in mora. Sapete cosa ha risposto, ho già pagato la provvigione a un'altra agenzia, attaccatevi!!! Ricordatevi incarico scritto con tanto di esclusiva. Questa e' la pratica, chi lo prende nel c..., sono sempre gli AI. Vendere un immobile del genere non capita tutti i giorni, poi di questi giorni.

fai causa, il fatto che abbiano pagato un altro non è sufficiente per farti attaccare..... al tram



E non vi dico chi è questo signore!!!
i rogiti sono pubblici, puoi dircelo...
 

Robin Hood 69

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Si c'è solo un piccolo problema, far causa per una cifra importante, significa mettere mano al portafogli pesantemente, con le incognite della nostra giustizia!
Nel forum c'e' la discussione sugli abusivi, tante parole e ancora non riusciamo a capire chi sono gli avversari!
Capisci un'aula di tribunale, tempi, costi ed incertezze tante.
Voi cosa fareste al mio posto? Altra domanda ma secondo Voi c'erano gli estremi per il diritto di recesso?
 

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