io credo + IVA, chiedo a mia moglie che è commercialista, per sicurezza
non lo fare................................
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20/05/2004 - Una recente risoluzione dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che sulle somme corrisposte a titolo di penale non si deve pagare l'imposta sul valore aggiunto poichè questo tipo di corresponsione non costituisce la conseguenza di un servizio o di una cessione di un bene tale da gustificare il pagamento dell'IVA.
Infatti, specifica l'agenzia delle entrate, l'art. 1 del DPR n. 633 del 1972, " l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi fettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni.....".
L'imposta, in sostanza, si applica sulle somme costituenti il corrispettivo di operazioni di " cessioni di beni" o "prestazioni di servizi".
Vedi di seguito l'intera risoluzione;
Risoluzione 23/04/2004 n. 64
Agenzia delle entrate - Istanza d'interpello - Pagamento di penale per ritardata consegna di opere - Esclusione dalla base imponibile IVA - Art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
FONTE
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