Giorgino,
vuoi dirmi che errato l'impianto che pongo a fondamento della mia tesi? Non sono gli art 1108 e 1121 a cui mi posso riferire?
In definitiva, se ho ben capito, tu definisci il frazionamento un atto i cui effetti non vanno a ledere i diritti reali dei terzi?
(chissà mai perchè gli enti pubblici si mettono al riparo da possibili contenziosi con la famosa frasetta di rito? Mha!)
In conclusione, secondo te, nonostante il fatto che la creazione di nuova unità immobiliare apra la strada al trasferimento di diritti ad un NUOVO partecipante alla cosa comune, non solo non comporta un aggravio di servitù (non ti fermare all'aspetto urbanistico ma considera soprattutto quello del diritto, perchè bada bene che si stà alterando il rapporto origninario che ciascun condomino ha nei confronti dell'altro), ma addirittura non deve essere materia di discussione dell'assemblea condominiale? Attenzione stiamo parlando delle parti comuni!!
Ovviamente ciascun proprietario è libero di fare quello che vuole nella sua proprietà privata (e vige sempre il concetto che ogni libertà finisce quando si vanno a ledere i diritti degli altri): quindi pur nelle more edili/urbanistiche ciascuno è libero di fare il secondo bagno, la seconda cucina, sfruttare un doppio ingresso preesistente e perchè no, mettere un tramezzo che fisicamente separi lin due porzioni distinte la sua unità immobiliare (si rientra nella libertà di diversa distribuzione delgi spazi) --- ma le due (o più) porzioni devono giuridicamente restare un'unica entità.
Non si può, senza il consenzo unanime, dei partecipanti alla cosa comune alterare i rapporti originari.
Perchè mai i gestori delle utenze richiedono l'autorizzazione dell'amministratore?
vuoi dirmi che errato l'impianto che pongo a fondamento della mia tesi? Non sono gli art 1108 e 1121 a cui mi posso riferire?
In definitiva, se ho ben capito, tu definisci il frazionamento un atto i cui effetti non vanno a ledere i diritti reali dei terzi?
(chissà mai perchè gli enti pubblici si mettono al riparo da possibili contenziosi con la famosa frasetta di rito? Mha!)
In conclusione, secondo te, nonostante il fatto che la creazione di nuova unità immobiliare apra la strada al trasferimento di diritti ad un NUOVO partecipante alla cosa comune, non solo non comporta un aggravio di servitù (non ti fermare all'aspetto urbanistico ma considera soprattutto quello del diritto, perchè bada bene che si stà alterando il rapporto origninario che ciascun condomino ha nei confronti dell'altro), ma addirittura non deve essere materia di discussione dell'assemblea condominiale? Attenzione stiamo parlando delle parti comuni!!
Ovviamente ciascun proprietario è libero di fare quello che vuole nella sua proprietà privata (e vige sempre il concetto che ogni libertà finisce quando si vanno a ledere i diritti degli altri): quindi pur nelle more edili/urbanistiche ciascuno è libero di fare il secondo bagno, la seconda cucina, sfruttare un doppio ingresso preesistente e perchè no, mettere un tramezzo che fisicamente separi lin due porzioni distinte la sua unità immobiliare (si rientra nella libertà di diversa distribuzione delgi spazi) --- ma le due (o più) porzioni devono giuridicamente restare un'unica entità.
Non si può, senza il consenzo unanime, dei partecipanti alla cosa comune alterare i rapporti originari.
Perchè mai i gestori delle utenze richiedono l'autorizzazione dell'amministratore?