Puoi sempre dirgli che se tua madre ti intesta l'appartamento gli sottoscrivi presso un legale di sua fiducia una dichiarazione che, al decesso di tua madre gli darai la metà del ricavato della vendita.
Appartamento che non dovrai pagare con i denari ma con la assistenza in vita.
Devi fargli capire, anche attraverso il suo legale, che perso per perso una volta che tua madre non ci sarà più, quantomeno con te avrà una discreta somma non pignorabile da nessuno.
Non devi insistere su altro se non dal lato economico che, sono ultracerto, è un ottimo argomento per le sue orecchie ed anche, certamente, per quelle della moglie.
Beh..
Correggimi se sbaglio, dato che bagordi e spumanti di ieri notte, potrebbero non giovare alla concentrazione.
Ma in questo caso allora, bene si potrebbe tentare, di avviare la procedura di "successione inter vivos".
Nominando invece lo stesso fratello quale "sucessore a titolo particolare".
Oppure cosi' nominarli, entrambi o tutti, i discendenti.
Cosi' facendo, gli, o L'avente causa, si definisce "legato".
Condizione questa, assai differente da quella di erede, come invece scaturisce da un subentro in caso di morte, che invece si definisce appunto, erede universale.
Quindi in questo caso gli oneri sono limitati.
La definizione, il titolo, gli oneri e gli onori, che stanno in capo al soggetto definito legato, sono ampiamente previsti e tutelati dal nostro ordinamento.
Anche se sull'argomento esistono vivaci dibattiti.
Nel caso di controversie giuridiche infatti, attore e o convenuto, e' sempre il proprietario originale.
La responsabilita' del legato, quali possono essere oneri, attivi / passivi, sono in regime "intra vires".
Ovvero limitati dal dante causa, che ha disposto il testo in sucessione, con una semplice scrittura privata, cedendo al figlio/i solo quel singolo diritto.
Esulandolo da ogni altro rapporto giuridico che restano in toto, in capo al genitore.
Per questo effetto, Il legato non risponde di eventuali debiti e procedure che possano gravare su quel bene.
Cio' pure se su questo, si gode di quel diritto conferito dal testamentario, che rimane l'effettivo proprietario del bene, fino alla propria estinzione in morte.
A questo proposito, contestualmente a questo testamento tra vivi, al legato, e' consentito "muoversi", procedendo nella vendita del bene.
Attraverso un'altra procedura, che e' quella prevista dall'acquisto " jure proprio".
Infatti la legge, prevede che non ogni compravendita connessa alla morte di una persona fisica, rappresenti un caso di sucessione mortis causa.
Quindi contestualmente all'atto testamentario, ogni atto successivo, quale possa essere una vendita o una donazione, dovra' essere condizionata alla premomerienza o al termine.
Predisposto tutto cio', rimane solo da mettere a fuoco la particolarissima figura del contratto del terzo beneficiario del bene, ovvero l'acquirente.
Che dovra' essere attuato nell'esito della morte dello stipulante.