L’agente immobiliare non è obbligato a tenere il «registro giornale degli affari», previsto dall’articolo 120 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 773 del 1931). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, precisando che l’adempimento è stato implicitamente abolito dalla legge sui mediatori (la 39/1989).
Il chiarimento risolve una questione aperta da tempo — alla quale erano state date soluzioni differenti - ed è contenuto nella sentenza 22052 del 16 ottobre 2009 che è stata però resa nota solo nei giorni scorsi. «La pronuncia nasce da un’azione legale promossa dalla Fiaip, la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, a tutela non solo dei propri iscritti, ma di tutti i 50mila agenti immobiliari italiani, ora liberati da un obbligo inutile e anacronistico», commenta Paolo Papi, presidente Fiaip Piemonte.
La sigla di categoria ha sposato la causa di un proprio assodato di Nizza Monferrato (Asti), che il 7 marzo 2005 si era visto recapitare dall’amministrazione comunale un’ordinanza-ingiunzione per la mancata tenuta del registro. Respinto il ricorso dal giudice di pace, secondo il quale l’obbligo era ancora vigente, l’agente si è rivolto alla Corte in forza dell’articolo 375 del codice di procedura civile. La tesi del ricorrente accolta in toto dalla Corte — era che l’attività di mediatore non rientra nella nozione generica di «agenzie di affari» prevista dal testo unico di pubblica sicurezza, anche perché con la legge 39/1989 ha trovato una propria regolamentazione specifica, dalla quale discende un set di doveri e responsabilità differenti. Inoltre, ha rilevato il ricorrente, il perimetro dei soggetti cui si applica l’articolo 120 del testo unico (che prescrive la tenuta del registro giornale) è lo stesso delineato dall’articolo 115 (che impone in via generale l’obbligo di ottenere dalla questura la licenza di pubblica sicurezza per «agenzie di prestiti» e «altre agenzie d’affari), quali che siano l’oggetto e la durata, e anche per chi opera tramite agenzie di vendita, esposizioni, mostre, fiere o altre attività simili). Ed è proprio su questa assimilazione che si regge la decisione della Cassazione. La necessità di dotarsi della licenza di sicurezza, infatti, era stata eliminata già con l’articolo 5 della legge 39/1989 per coloro che esercitano l’attività di mediazione, anche in forma organizzata.
La conclusione logica, quindi, è la caduta contemporanea dei due adempimenti: venuto meno quello principale (la necessità di ottenere dalla questura la licenza di sicurezza), non può sopravvivere neppure quello secondario (la tenuta del registro giornale degli affari).