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Secondo quale legge?
Scusami Umberto...
si è detto abbondantemente che secondo il Dm 37/08 (ex L. 46/90) sei tenuto ad effettuare la verifica degli impianti e detenere la Certificazione degli impianti (e questo sappiamo che sono dovuti per gli enti erogatori)

Il certificato non é obbligatorio, ma l'acquirente, se non vi accordate prima, potrebbe richiedere a carico del venditore,le spese della conformità degli impianti.
ed è proprio se non accordi prima che cedi l'immobile nello stato di fatto in cui si trova, ne penalizzi il suo valore..ed allora se vuoi che non sia penalizzato l'importo ne devi dare dimostrazione delle condizioni ed ecco che sei tenuto a spese tue darne dimostrazione...
Non sempre bisogna dare la dimostrazione della legge, o in base a quale legge, ma alle volte (anzi molte volte e qui lo trovi anche nelle procedure dei 4 codici) sta a te dimostrare e percui alle volte a tue spese...:sad::sad::sad:
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
..nell'atto notarile troviamo scritto qualcosa di simile:

"Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 la parte venditrice rende edotta la parte acquirente della non conformità dell'immobile alienato alla normativa vigente sulla sicurezza degli impianti. Pertanto la parte acquirente prende atto che le spese per l'eventuale messa a norma degli impianti saranno completamente a suo carico ed esonera la parte venditrice dalla prestazione dell'apposita garanzia prevista dalla legge sulla conformità di qualsivoglia impianto e rinuncia all'allegazione al presente atto della documentazione inerente la garanzia in oggetto nonché alla consegna della stessa."
 

gtgt

Membro Attivo
Privato Cittadino
ed è proprio se non accordi prima che cedi l'immobile nello stato di fatto in cui si trova, ne penalizzi il suo valore..ed allora se vuoi che non sia penalizzato l'importo ne devi dare dimostrazione delle condizioni ed ecco che sei tenuto a spese tue darne dimostrazione...

Secondo me, nel mercato immobiliare attuale, tra un immobile con impianti certificati che costa di più (ma bisogna vedere se si riesce a vendere) e un immobile senza impianti certificati ad un prezzo di mercato vendibile, viene scelto sempre il secondo.

Qual è la vostra opinione/esperienza?
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
secondo questa legge :sorrisone:
il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, così afferma nell'articolo 13: L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione é consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. In successivi chiarimenti al decreto, il Ministero ha ammesso che nel rogito è possibile scrivere deroga espressa sia alla consegna della dichiarazione di conformità, sia alla conformità stessa degli impianti, che possono essere "regolarizzati" dall'acquirente. Tuttavia, tale deroga deve essere chiaramente espressa e vale solo tra le parti che l'hanno sottoscritta.

Aggiunto dopo 1 :

Secondo me, nel mercato immobiliare attuale, tra un immobile con impianti certificati che costa di più (ma bisogna vedere se si riesce a vendere) e un immobile senza impianti certificati ad un prezzo di mercato vendibile, viene scelto sempre il secondo.

Qual è la vostra opinione/esperienza?

Il tuo discorso é valido per 2 appartamenti uguali e nello stesso luogo.;)
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
si è detto abbondantemente che secondo il Dm 37/08 (ex L. 46/90) sei tenuto ad effettuare la verifica degli impianti e detenere la Certificazione degli impianti (e questo sappiamo che sono dovuti per gli enti erogatori)

scusami, ma non è così. Non sei tenuto a verificare gli impianti nè tantomeno a certificarli. Che sia meglio e che debba diventare una regola è un altro discorso, ma NON è un obbligo

Aggiunto dopo 8 minuti :

secondo questa legge :sorrisone:
il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, così afferma nell'articolo 13: L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione é consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. In successivi chiarimenti al decreto, il Ministero ha ammesso che nel rogito è possibile scrivere deroga espressa sia alla consegna della dichiarazione di conformità, sia alla conformità stessa degli impianti, che possono essere "regolarizzati" dall'acquirente. Tuttavia, tale deroga deve essere chiaramente espressa e vale solo tra le parti che l'hanno sottoscritta.

L’articolo in questione, risalente al marzo 2008, muoveva da quanto previsto nel D.M. 37 del gennaio 2008, sul quale era intervenuto a chiarimenti lo stesso Ministero e il Consiglio del Notariato con una circolare applicativa.
In un contesto dunque di parziale incertezza sulle norme appena varate, è intervenuta una radicale modifica, apportata con il D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133 del 6 agosto 2008.
La legge in questione ha abrogato le norme relative agli obblighi di allegazione delle certificazioni all’atto della stipulazione di compravendite immobiliari. In primo luogo, l’art. 35, comma II, della legge ha abrogato l’art. 13 del regolamento di cui al D.M. 37/2008 in materia di certificazione degli impianti, il quale prevedeva che “I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.”
La conseguenza dell’abrogazione è che viene meno sia l’obbligo di allegare all’atto e di consegnare copia della documentazione all’acquirente, sia l’obbligo di inserire in atto la clausola di garanzia sulla conformità degli impianti alla normativa. Tale clausola di garanzia era già ritenuta derogabile dalle parti, che potevano decidere di limitare o escludere la garanzia del venditore. Restano fermi invece tutti gli altri obblighi previsti dal D.M. 37/2008 in materia di certificazione degli impianti, fino all’emanazione di un nuovo decreto, per il quale la legge 133/2008 ha già delegato il Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 31 dicembre 2008.
 

Pippi

Membro Junior
Eh eh eh, io sto tenendo d'occhio un appartamento che nell'annuncio dice "350.000 trattabili" che NON ha l'impianto elettrico a norma (tantomeno certificabile) e NON HA neppure l'impianto di riscaldamento. Ci sono i vecchi termosifoni in ghisa perché nella palazzina c'era una centrale termica che serviva tutti gli appartamenti. Ma siccome i condomini che ci vivono decisero di togliere la centrale termica, questo appartamento è rimasto senza alcun riscaldamento.
... Posso chiedere la certificazione dei MURI ? (e ovviamente un congruo ribasso sul prezzo?) ... :risata::risata::risata:
(PS: lo so che i muri non si certificano)
 

Pippi

Membro Junior
Grazie Granducato... mi traduci la tua risposta per favore? Hai qualcosa da suggerirmi? :confuso:
Chiedo scusa all'Amico che ha aperto la discussione ma vi ho scritto del mio caso perché VOI siete i PROFESSIONISTI e i VOSTRI colleghi propongono anche queste vendite qui. Come deve comportarsi un possibile acquirente?
Rispondete all'Amico e se potete, anche a me. Grazie. :fiore:
 

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