Giustissimo...centrato in pieno...
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l'acquirente, se non vi accordate prima, potrebbe richiedere a carico del venditore,le spese della conformità degli impianti.
Scusami Umberto...Secondo quale legge?
ed è proprio se non accordi prima che cedi l'immobile nello stato di fatto in cui si trova, ne penalizzi il suo valore..ed allora se vuoi che non sia penalizzato l'importo ne devi dare dimostrazione delle condizioni ed ecco che sei tenuto a spese tue darne dimostrazione...Il certificato non é obbligatorio, ma l'acquirente, se non vi accordate prima, potrebbe richiedere a carico del venditore,le spese della conformità degli impianti.
ed è proprio se non accordi prima che cedi l'immobile nello stato di fatto in cui si trova, ne penalizzi il suo valore..ed allora se vuoi che non sia penalizzato l'importo ne devi dare dimostrazione delle condizioni ed ecco che sei tenuto a spese tue darne dimostrazione...
Secondo me, nel mercato immobiliare attuale, tra un immobile con impianti certificati che costa di più (ma bisogna vedere se si riesce a vendere) e un immobile senza impianti certificati ad un prezzo di mercato vendibile, viene scelto sempre il secondo.
Qual è la vostra opinione/esperienza?
si è detto abbondantemente che secondo il Dm 37/08 (ex L. 46/90) sei tenuto ad effettuare la verifica degli impianti e detenere la Certificazione degli impianti (e questo sappiamo che sono dovuti per gli enti erogatori)
secondo questa legge
il decreto del ministero dello Sviluppo 22 gennaio 2008, n. 37, così afferma nell'articolo 13: L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione é consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile. In successivi chiarimenti al decreto, il Ministero ha ammesso che nel rogito è possibile scrivere deroga espressa sia alla consegna della dichiarazione di conformità, sia alla conformità stessa degli impianti, che possono essere "regolarizzati" dall'acquirente. Tuttavia, tale deroga deve essere chiaramente espressa e vale solo tra le parti che l'hanno sottoscritta.
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