La risposta logica e deojntologica è palese, il cliente non è tuo, telefona al collega e fatti offrire una cena.
Per quanto riguarda l'aspetto legale, uguale:
Seguite bene, è lungo e ci vuole pazienza con molta attenzione….ma è meglio di una sentenza (quella in Italia puo’ essere disattesa, le sentenze non fanno giurisprudenza da noi, i ragionamenti se spiegati, si) E’ molto semplice:
QUESITO: Un cliente vede la solita casa con 2 Agenzie diverse in diverse date, prima con una poi con un’altra.
Allora, intanto la sentenza Cassazione, 21/6/00 n. 8443
(”Il diritto alla divisione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c., SOLTANTO quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di COMUNE INTESA, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.”)
mette fine al dubbio se le 2 agenzie DEBBANO o meno accontentarsi di dividere il compenso che scaturisce dalla compravendita. Lo dividono se raggiungono tra loro un accordo, quindi NON E’ UNA CONSEGUENZA LOGICA.
Allora materialmente cosa è accaduto:
il cliente vede la casa per la prima volta con la prima agenzia. La visita va bene o va male, non importa. Poi dopo un lasso di tempo la rivede con l’altra.
La prima Agenzia cosa è?
Un estromesso. (per qualsiasi motivo, a ragione o a torto, xchè se lo meritava o meno ………. il primo è un estromesso, un messo da parte, un isolato.)
Ma questo non puo’ essere vero.
Non puo’ essere vero cioè non è legale perchè “una delle tante sentenze” (e ne ho trovate tante) tra cui: Cassazione, 16/1/97 n. 392
(”Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione l’art. 1755 c.c. non richiede l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, ma è SUFFICIENTE che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che ANCHE LA SOLA ATTIVITA’ CONSISTENTE NEL RITROVAMENTO O NELL’INDICAZIONE dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. L’imparzialità del mediatore non consiste in una generica ed astratta equidistanza dalle parti, né può escludersi per il solo fatto che il mediatore prospetti a taluna di queste la convenienza dell’affare, ma va intesa, conformemente al dettato dell’art. 1754 c.c., come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario.”)
ci dice che lui (l’esiliato) ha maturato la provvigione, in quanto HA SEGNALATO (ADDIRITTURA ACCOMPAGNATO) al cliente la casa.
Quindi non puo’ essere allontanato, esiliato se non per un giustificato motivo, che so’ tale da renderlo non piu’ compatibile, si è macchiato di responsabilità (come amano dire i giudici) OBIETTIVE; tali che non si è potuto far altro che cacciarlo.
Quindi allora l’ONERE DELLA PROVA (cioè provare questo “evento scandaloso”) ricade nell’allontanatore, non nell’allontanato (…..e per di piu’ a sua insaputa.)
Posto che dimostrare un tale comportamento cosi’ grave è un’impresa anche con 10 testimoni (perchè il giudice non accetterebbe mai che uno venga sollevato dal suo legittimo incarico senza informarlo; le cose di nascosto non si fanno, gli si manda una raccomandata, lo si informa perchè il contraddittorio in Italia è dovere non possibilità), allora sorge l’altra domanda.
La seconda agenzia chi è? Se la prima è un estromesso, la seconda è un coinvolto. (inserito consapevolmente o meno in una storia che non lo riguarda, estraneo al rapporto cliente - Agente Immobiliare).
Allora la domanda non è se la prima Agenzia abbia diritto alla provvigione o meno: se comprano ha segnalato lui, ne ha diritto, ( Cassazione, 16/1/97 n. 392) sono i clienti che hanno voluto non avvalersi delle sue funzioni, servizi (magari pensando di poter trattare meglio il prezzo);
la domanda lecita è: a che cosa ha diritto la seconda Agenzia?