aleardi

Nuovo Iscritto
Agente Immobiliare
Cari colleghi,
mi trovo a chiedere consiglio su una questione che, credo possa interessare a molti:
alcuni giorni fa ho fatto visitare un'alloggio a dei clienti. Non appena siamo entrati il marito mi comunica di aver già visitato l'allogio con un'altra agenzia, ma ................ad un prezzo più alto. Ad onor del vero la differenza è minima: € 5000. :occhi_al_cielo:
Il giorno dopo, mi richiamano dicendo di voler acquistare l'alloggio da noi, perchè a loro avviso ci siamo dimostrati "più seri" dell'altra agenzia. Da questi colleghi, nell'ultimo anno, qualche dispettuccio lo abbiamo ricevuto :rabbia:
Secondo voi..........!!????
A livello deontologico??
a livello legale????
Droga, che fare!!!!!??????

Alessandro
 
O

Oris

Ospite
Lo mandi dal collega. La tua maggior serietà (senza nulla toglierti) potrebbe essere limitata alla differenza (irrisoria) del prezzo, che ha indotto i clienti acquirenti a sceglierti... inoltre, o si va secondo legge o si va a simpatia/convenienza. La differenza di prezzo esposto si sa, spesso, dipende da fattori che nulla hanno a che fare con la trattativa, basta dire che è indicativo della volontà della cifra venditore e non vincolante.

Io sinceramente, in questi casi, non continuo nemmeno la visita: torni dal collega. considera che chi si comporta male con gli altri, probabilmente, lo farà anche con te.

Se gli paici tanto di più del collega e quell'affare nonandrà in porto, che si rivolga a te per la ricerca, senza andare da altri, visto che ti ritiene più serio ;)
 

Maurizio Zucchetti

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Sono d'accordo con Oris! Innanzitutto avvisa il collega (che forse d'ora in poi non ti farà più i dispettucci! :D ) e poi spiega chiaramente la situazione al cliente, mettendoti a sua disposizione per qualunque altra ricerca.
Quanto meno vedrai se è in buona fede o in mala fede! :occhi_al_cielo:
Essendo molto probabilmente rimasta traccia delle precedente visita, ed anche volendo tralasciare le considerazioni etiche, lo "scavalcamento" mi sembra davvero impraticabile! :fico:

;)
 

Pil

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te !! Magari funzionasse sempre.

Condivido quanto suggerito ed in particolare l'immediata segnalazione al collega con il quale probabilmente in futuro dovrebbe essere più semplice "dialogare".
Vista la data del queisto , sarebbe interessante capirne oggi gli sviluppi... come è andata a finire ? ;)
 

Roby

Fondatore
Agente Immobiliare
Argomento trattato innumerevoli volte, e dico sempre la mia cosi come stanno le leggi oggi, il cliente acquirente non ha nessuno obbligo di tornare dalla prima agenzia in quanto può decidere di comprare l'immobile con chi vuole, per la legge il cliente paga una sola e unica provvigione, sarà cura della prima agenzia dimostrare che il cliente ha acquistato l'immobile anche per il suo decisivo intervento creando quella situazione comunemente chiamata concorso in mediazione.

A me è capitato più volte che un cliente abbia acquistato un immobile con un collega e viceversa, ci siamo informati tutti e la legge "ad oggi" prevede quello che ho detto.

Probabilmente siamo al solito caso dove non esiste esclusiva più agenzie che non interagiscono tra di loro e creano solo confusione all'acquirente che si rivolge al piu "serio" "simpatico" "furbo".
 

andrea boschini

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Quindi Roby...per capire...pensi che se io lo porto per primo..e il cliente lo compra tramite un secondo ( prezzo diverso...provvigioni ridotte...etc.. etc.. ), io ,che mi son fatto firmare il fogilio di visita...lo segnalo con raccomandata a.r. ( cosa che faccio regolarmente 1 volta al mese ) al proprietario, non posso pretendere nulla??...non credo.
 
O

Oris

Ospite
A parere mio non è così, se il primo agente è stato escluso ci sono sentenze che gli hanno riconosciuto TUTTO il danno, con il cliente che si è trovato a pagare DOPPIA provvigione. ;)

L'esclusiva inoltre, ripeto, non ha effetto alcuno sull'acquirente.
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
La risposta logica e deojntologica è palese, il cliente non è tuo, telefona al collega e fatti offrire una cena.

Per quanto riguarda l'aspetto legale, uguale:

Seguite bene, è lungo e ci vuole pazienza con molta attenzione….ma è meglio di una sentenza (quella in Italia puo’ essere disattesa, le sentenze non fanno giurisprudenza da noi, i ragionamenti se spiegati, si) E’ molto semplice:

QUESITO: Un cliente vede la solita casa con 2 Agenzie diverse in diverse date, prima con una poi con un’altra.

Allora, intanto la sentenza Cassazione, 21/6/00 n. 8443

(”Il diritto alla divisione tra più mediatori sorge, a norma dell’art. 1758 c.c., SOLTANTO quando essi abbiano cooperato simultaneamente e di COMUNE INTESA, ovvero autonomamente, ma giovandosi l’uno dell’attività espletata dall’altro, alla conclusione dell’affare, in modo da non potersi negare un nesso di concausalità obiettiva tra i loro interventi e la conclusione dell’affare, e sempre che si sia trattato dello stesso affare, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo.”)

mette fine al dubbio se le 2 agenzie DEBBANO o meno accontentarsi di dividere il compenso che scaturisce dalla compravendita. Lo dividono se raggiungono tra loro un accordo, quindi NON E’ UNA CONSEGUENZA LOGICA.

Allora materialmente cosa è accaduto:
il cliente vede la casa per la prima volta con la prima agenzia. La visita va bene o va male, non importa. Poi dopo un lasso di tempo la rivede con l’altra.
La prima Agenzia cosa è?
Un estromesso. (per qualsiasi motivo, a ragione o a torto, xchè se lo meritava o meno ………. il primo è un estromesso, un messo da parte, un isolato.)
Ma questo non puo’ essere vero.
Non puo’ essere vero cioè non è legale perchè “una delle tante sentenze” (e ne ho trovate tante) tra cui: Cassazione, 16/1/97 n. 392

(”Ai fini del diritto del mediatore alla provvigione l’art. 1755 c.c. non richiede l’intervento del mediatore in tutte le fasi delle trattative sino all’accordo definitivo, ma è SUFFICIENTE che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che ANCHE LA SOLA ATTIVITA’ CONSISTENTE NEL RITROVAMENTO O NELL’INDICAZIONE dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti. L’imparzialità del mediatore non consiste in una generica ed astratta equidistanza dalle parti, né può escludersi per il solo fatto che il mediatore prospetti a taluna di queste la convenienza dell’affare, ma va intesa, conformemente al dettato dell’art. 1754 c.c., come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attività dell’intermediario.”)

ci dice che lui (l’esiliato) ha maturato la provvigione, in quanto HA SEGNALATO (ADDIRITTURA ACCOMPAGNATO) al cliente la casa.

Quindi non puo’ essere allontanato, esiliato se non per un giustificato motivo, che so’ tale da renderlo non piu’ compatibile, si è macchiato di responsabilità (come amano dire i giudici) OBIETTIVE; tali che non si è potuto far altro che cacciarlo.

Quindi allora l’ONERE DELLA PROVA (cioè provare questo “evento scandaloso”) ricade nell’allontanatore, non nell’allontanato (…..e per di piu’ a sua insaputa.)

Posto che dimostrare un tale comportamento cosi’ grave è un’impresa anche con 10 testimoni (perchè il giudice non accetterebbe mai che uno venga sollevato dal suo legittimo incarico senza informarlo; le cose di nascosto non si fanno, gli si manda una raccomandata, lo si informa perchè il contraddittorio in Italia è dovere non possibilità), allora sorge l’altra domanda.

La seconda agenzia chi è? Se la prima è un estromesso, la seconda è un coinvolto. (inserito consapevolmente o meno in una storia che non lo riguarda, estraneo al rapporto cliente - Agente Immobiliare).

Allora la domanda non è se la prima Agenzia abbia diritto alla provvigione o meno: se comprano ha segnalato lui, ne ha diritto, ( Cassazione, 16/1/97 n. 392) sono i clienti che hanno voluto non avvalersi delle sue funzioni, servizi (magari pensando di poter trattare meglio il prezzo);

la domanda lecita è: a che cosa ha diritto la seconda Agenzia?
 

Seroli

Membro Senior
Agente Immobiliare
Per l'aspetto della differenza di prezzo, invece (vedi parte evidenziata)

Cassazione, 21/11/00 n. 15014
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’opera dello stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti; né, una volta concluso l’affare, assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera di detto mediatore, la assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata portata a termine solo successivamente, e con l’intervento di altro mediatore, non essendo un unico elemento di parziale differenziazione, da solo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra l’attività originariamente svolta dal soggetto che per primo aveva messo le parti in relazione tra loro e l’affare tra le stesse concluso (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha cassato la sentenza di appello che, in difformità della decisione di primo grado, aveva escluso la sussistenza del diritto alla provvigione in capo al mediatore che aveva messo in relazione, per la compravendita di un appartamento, due soggetti, i quali, per iniziale disaccordo sul prezzo, avevano concluso l’affare solo in un momento successivo, e dopo aver affidato al trattativa ad altro mediatore, a seguito di una modesta riduzione, da centotrenta a centoventitrè milioni, del prezzo dell’immobile). Né l’intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattative, né il successivo interessamento anche di altri soggetti, sono, in sé, circostanze idonee ad escludere che l’attività iniziale, espletata da colui che pretende la provvigione, costituisca l’antecedente necessario della conclusione dell’affare, e perciò non interrompono il nesso di causalità tra quella e questa. Gli usi normativi, contemplanti dall’art. 1 n. 4 disp. prel. c.c. sono norme giuridiche che il giudice ha l’obbligo si applicare se le conosce, ma non ha l’onere di indagare personalmente per accertarne l’esistenza disponendo ex officio attività istruttorie per sopperire all’inerzia delle parti.
 

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