Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
Paolo, presumo che il condominio ci sia già e l'amministratore sia stato NOMINATO, dal costruttore (altra brutta abitudine), se proprio la si vuol fare sporca si fa finta di niente e poi gli si impugna qualsiasi cosa posta in essere dall'amministratore "nominato" per vizio di nullità.

Certo che ad incominciare così si inizia proprio male :occhi_al_cielo:
 

Faccy07

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Non commento...........
E' gia stato costruito e per il momento siamo in 10 condomini puo o meno e 1 in affitto
L'amministartore è stato eletto dal costruttore, e anche qui vorrei sapere cose si fa a non rieleggerla per il nuovo anno....
Tra le altre cose non ha fatto l' assicurazione (siamo troppo in pochi, questa è stata la risposta) e non ho visto alcuna tabella millesimale.
So so che a fine anno vuole essere pagata.

paolo ferraris ha scritto:
E' un vecchio "andazzo"...quello dei costruttori di fare il Regolamento Contrattuale male e inoltre con clausole di questo genere...direi che i collwghi che mi hanno preceduto hanno tutti correttamente commentato...per la mi esperienza di amministratore d'immobili direi che si tratta di una clausola "a termine", cioe "transitoria" e dunque per la sua natura "vessatoria" e contraria agli articoli di legge relativi alla comunione e suddivisione delle spese secondo equità (cosa succedeva se solo uno o due appartamenti erano venduti?...pagavano le spese di un condomino di 30 u.i. per il 50%????), non vedo altra alternativa che Non Pagare e fargli causa...a proposito è già stato costituito il Condominio??...l'ammnistratore è stato eletto?
 

Alessandro Frisoli

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Agente Immobiliare
l'art. 1123 del c.c. recita "le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione"

Presumo che si possa quindi convenire diversamente

Per quanto riguarda invece l'amministratore lì non si scappa l'art. 1129 che non sto a citare, dice che è l'assemblea che nomina un amministratore.

Solo l'assemblea può nominare l'amministratore

L'amministratore nominato dal costruttore non esiste e tutti gli atti compiuti sono nulli
 

Faccy07

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Mi sa che la diversa convenzione l' ha fatta lui. Non dicendoci niente, infilandocela a tradimento nel regolamento e noi scemi a non leggerla.
A bene, l'amministratrice la possiamo sbolognare...
 

Faccy07

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Fosse solo questa che cia ha fatto.....
Alessandro Frisoli ha scritto:
Paolo, presumo che il condominio ci sia già e l'amministratore sia stato NOMINATO, dal costruttore (altra brutta abitudine), se proprio la si vuol fare sporca si fa finta di niente e poi gli si impugna qualsiasi cosa posta in essere dall'amministratore "nominato" per vizio di nullità.

Certo che ad incominciare così si inizia proprio male :occhi_al_cielo:
 

Alessandro Frisoli

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Comunque noto oramai da diverso tempo una conflittualità mai sopita tra gli acquirenti delle nuove costruzioni ed i costruttori.

1) Regolamenti condominiali vessatori e amministratori nominati dai costruttori, l'amministratore nominato è veramente un male, dato che questi fa solitamnete l'interesse di chi gli dà da lavorare (il costruttore) poi c'è il branco degli altri condomini, che si devono adeguare

2) L'immobile ha sempre qualche problema, o l'infiltrazione, o la cancellata, o quello o quell'altro, qui bisogna dire che non sempre il costruttore è in mala fede, a volte capita che un lavoro possa essere eseguito non a regola d'arte, l'importante è che si rimedi in tempi celeri senza creare particolari fastidi, e poi ricordate c'è la responsabilità postuma decennale, se qualcosa non va segnalarlo al costruttore e per conoscenza all'amministratore, a mezzo raccomandata, scrivete sempre!!
 

Bagudi

Fondatore
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Agente Immobiliare
"L'assicurazione dello stabile, le spese condominiali e di amministrazione, nonchè i depositi cauzionali sugli allacciamenti alle reti di utenza, saranno a carico, naturalmente pro-quota, della Parte Promissaria, fin dalla data della consegna dell' immobile.
La Parte Promittente, in deroga al disposto degli artt. 1123 e segg. del C.C. , è espressamente esonerata dal pagamento delle spese condominiali, relativamente alle quote afferenti le porzioni immobiliari non ancora vendute e non occupate."


Questa è la clausola che viene inserita in tutti i compromessi che io ho seguito negli ultimi 15 anni, per tutti gli immobili di nuova costruzione a Bologna e provincia.

E' sicuramente una clausola vessatoria, però per la ripartizione delle spese - che molti acquirenti contestano - i costruttori rispondono che gli appartamenti invenduti non incidono nè sulla luce delle scale, nè sull' utilizzo dell'ascensore, nè sulla pulizia delle scale, e chi più ne ha più ne metta...
Quindi, io trovo che il costruttore di Faccy07 sia eccezionale ad accollarsi il 50% delle spese... :?

Quanto invece all'amministratore, è giusto che venga scelto per il primo anno dal costruttore perchè - nelle nuove costruzioni - deve adempiere ad una serie di obblighi in nome e per conto del condominio, come, per es. stipulare l'assicurazione globale fabbricati che è importantissima e peraltro obbligatoria.
Non importa che il palazzo sia abitato da pochi condomini, come dice l'amministratrice di Faccy07. Sono già abbastanza per avere dei grossi problemi e passare grossi guai senza essere risarciti, se dovesse per es. incendiarsi il palazzo o anche - al peggio - cadere un grosso vaso in testa a qualcuno !!!

Faccy07, convoca immediatamente un'assemblea straordinaria tramite raccomandate A.R. (compreso il costruttore) e obbligate l'amministratrice a farvi immediatamente l'assicurazione globale fabbricati. Qualunque condomino può convocare un'assemblea e l'amministratore non può fregarsene, se no la denunciate.
Poi, è ovvio che, dopo il primo anno la cambierete, ma non potete aspettare.
Silvana
 

noelferra

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Agente Immobiliare
Cara amica
Non potete far nulla.
Avete accettato il rego9lamento e questo e' contrattuale 'cioe' registrato e trascritto.
Quindi purtroppo vostro malgrado dovete adeguarvi a questo.
Sino a che non saranno venduti gli altri immobili , poiu potrete cambiare amministratore quando avrete la maggioranza cioe' i 501 millesimi sufficienti a questo.
E presumo che allora anche le spese saranno ripartite secondo millesimi descritti nel regolamento.
Non esistono clausole vessatorie in un regolamento, contarttuale, in quanto chiunque puo' valutarne la portata essendo questo reso pubblico in conservatoria, per gli acquirenti ancora di meno in quanto ne sono edotti e lo accettano con la sottoscrizione dell'atto pubblico.
Cordialmente
Noel
 

Sandro 7942

Membro Attivo
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E' sicuramente una clausola vessatoria, però per la ripartizione delle spese - che molti acquirenti contestano - i costruttori rispondono che gli appartamenti invenduti non incidono nè sulla luce delle scale, nè sull' utilizzo dell'ascensore, nè sulla pulizia delle scale, e chi più ne ha più ne metta...

Quest'affermazione non mi trova tanto d'accordo.
La legge stabilisce che ai fini del pagamento delle spese condominiali conta l'uso POTENZIALE, non quello REALE degli immobili.
Vale a dire: poco importa se il costruttore per ovvie ragioni non occupa gli appartamenti (in prima persona o tramite conduttori di locazioni)!

L'unica questione rimane il discorso della vessatorietà, che non escludo a priori come dice Noel... Ma che non sarà facilmente dimostabile (e sicuramente non in breve tempo!).
 

Alessandro Frisoli

Fondatore
Agente Immobiliare
sulla derogabilità del 1123 penso non vi siano dubbi. Sul'amministratore scelto dal costruttore NO, alla terza vendita fai l'assemblea e si nomina un amministratore. E' chiaro che il costruttore sceglierà il suo, e gli altri tre proprietari nel 90% dei casi accetteranno quello proposto. Dopo nessuno avrà a recriminare alcunchè, poi non è detto che quello proposto venga accettato...
 

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