Chi si è fatto qualche birretta di troppo è sicuramente il nostro Legislatore che, nel caos normativo di fine anno, alla dodicesima birra
si è dimenticato che il comma 3-bis dell’art. 6 del D.Lgs n°192/2005 era stato da lui stesso abrogato, dieci giorni prima, con il c.d. decreto “Destinazione Italia”!
Giusto per fare comprendere la questione.
- 4 agosto: il Senato introduce all’art. 6 del DL n°63, il comma 3-bis che dice che l’APE deve essere allegato ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità;
- 13 dicembre: il DL “Destinazione Italia” introduce sanzioni amministrative salatissime, in luogo della nullità che, di fatto, viene cancellata: il nuovissimo comma 3 sostituisce per intero il precedente comma 3-bis (che viene abrogato, unitamente al vecchio comma 3), sancendo l’obbligo di dotazione, consegna e informativa (documentata con apposita clausola contrattuale) dell’APE (salta l'allegazione dell'APE nelle locazioni di singole unità immobiliari);
- 23 dicembre: la legge di Stabilità, all’art. 1, comma 139, compie il miracolo: resuscita un comma già morto (il comma 3-bis, per intenderci quello che sanciva la nullità per mancata allegazione dell’APE), precedentemente abrogato dal DL “Destinazione Italia”, disponendo che al suddetto comma siano premesse la seguenti parole “
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di adeguamento di cui al comma 12”: in definitiva, l’allegazione dell’APE ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità (ripristinata), tornerebbe ad essere un obbligo dall’entrata in vigore del decreto attuativo dell’APE. Peccato solo che il comma 3-bis non esista più!
Legislatore in evidente stato confusionale. Chiudo, parodiando Gadda:
quer pasticciaccio brutto de l’atestato de prestazione energetica…