od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Il tuo ultimo post non è comprensibilissimo, nella prima frase: credo sia saltato qualcosa.
La prima parte del post era riferita a questa tua frase

"credo sia impossibile a chiunque in sede deliberante verificare in tempo reale le reali conseguenze: questo credo avvenga nelle retrovie, e se queste dormono, tanti saluti alla logica."
e al fatto che sono le camere stesse che decidono come esercitare e disciplinare il loro potere con i regolamenti parlamentari quindi se c'e' questa difficoltà e' sempre da ascriversi ad una responsabilità politica degli eletti.
 

Bastimento

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Privato Cittadino
Hai ragione, come darti torto. Ma resta anche che i cosiddetti esperti negli ultimi tempi non stanno dando grande dimostrazione di professionalità: alla faccia dei loro stipendi. Di dove sei tu? Trentino?
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Hai ragione, come darti torto. Ma resta anche che i cosiddetti esperti negli ultimi tempi non stanno dando grande dimostrazione di professionalità: alla faccia dei loro stipendi. Di dove sei tu? Trentino?
No anche se conosco un po quelle zone e sicuramente risentono dell'influsso culturale e storico della vicina austria infatti li trovi il sistema catastale tavolare . Non che non abbiano pure li i loro problemi ma sono un po piu' rigorosi.
 

patrizia581958

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Agente Immobiliare
Si infatti,un errore non Docfa,ma Docet.
Perfetto!
L APE sono 4/5 pagine,non conviene allegarlo al contratto,la registrazione più pagine sono più costa.
Comunque ribadisco fate pagare la registrazione al conduttore per intero.

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che deve essere allegato ai contratti di vendita e di locazione degli immobili pena la nullità del contratto (art. 6, D.L. n. 63/2013 – Decreto Ecobonus) in determinati casinon sconta né l’imposta di bollo né quella di registro. A chiarire quando è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 83.



Più in particolare viene precisato che l’APE, se presentato volontariamente per la registrazione (ad esempio per avere una data certa da attribuire all’APE), è soggetto all’imposta di registro nella misura di 168 euro e se allegato al contratto di locazione, con dichiarazione di conformitàrilasciata da pubblico ufficiale, è soggetto adimposta di bollo pari a 16 euro per ogni foglio (D.P.R. n. 642/1972). Il deposito dell’Attestato di Prestazione Energetica è tuttavia facoltativo: ai fini della registrazione dei contratti di locazione non vige per legge alcun obbligo di registrazione. Si può però optare per la registrazione dell’APE, con lo scopo di attribuirgli data certa, in questo caso l’attestato è soggetto sia all’imposta di bollo che all’imposta di registro.


Imposta di registro e di bollo
Riassumendo:

  • l’APE deve essereallegato per legge ai contratti di vendita (art. 6, D.L. n. 63/2013) , cessione in comodato gratuito e locazione degli immobili;

  • la registrazione dell’APE è opzionale;

  • nel caso in cui l’APE non venga allegato in sede di registrazione del contratto di locazione di un immobile, non vige nessun ostacolo al deposito e non sono previstesanzioni;

  • nel caso in cui l’Attestato venga allegato in sede di registrazione del contratto di locazione, sia in originale che in copia semplice, l’APE non è soggetto né ad imposta di registro, né ad imposta di bollo;

  • qualora si decida di produrre volontariamente in data successiva alla registrazione del contratto di locazione è necessario pagare l’imposta di registro;

  • se si decide di allegare allegare al contratto di locazione copia dell’APE condichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, deve essere applicata l’imposta di bollo per ogni foglio.
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
@patrizia581958. Sosttoscriverei tutrto quanto hai scritto.

Dopodichè, come ci faceva notare Pennylove, i ns legislatori hanno combinato un pastrocchio.

L'articolo/comma che sanciva la nullità del contratto di locazione in caso di mancata consegna allegazione della APE, è stato abolito e sostituito da:
1) esonero di allegazione APE insieme al contratto, per locazioni di singole u.i.
2) sanzioni in caso di mancata consegna della APE al conduttore, al posto della nullità.

Peccato che nemmeno una settimana dopo, la legge di stabilità richiamava l'articolo soppresso: non è dato saperne le conseguenza.

Da ultimo il DL che sopprimeva la nullità, ha indicato la AdE come ente obbligato al controllo: dal che c'è da chiedersi se anche dopo la risoluzione da te citata, la AdE non sia costretta a far marcia indietro, non tanto per applicare la tassa di registro, ma in qualità di ente deputato a verificare che l'APE sia effettivamente messa in mano al conduttore.

Verrebbe da ridere, ma c'è da piangere.
 

Tovrm

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Privato Cittadino
Mi inserisco per complicare un po' la cosa. Ma gli appartamenti privi di impianto di riscaldamento destinati a locazione turistica, necessitano dell'APE oppure no? Anche qui ci sono delle norme che sembrerebbero confliggere tra loro. Da una parte, il decreto salva Italia non fa distinzioni di sorta, dall'altra la normativa vigente esonera tali immobili dall'obbligo di redazione della certificazione energetica.
Che si fa? Ho chiesto ad un certificatore e non mi ha saputo rispondere nemmeno lui...
 

od1n0

Membro Senior
Privato Cittadino
Mi inserisco per complicare un po' la cosa. Ma gli appartamenti privi di impianto di riscaldamento destinati a locazione turistica, necessitano dell'APE oppure no? Anche qui ci sono delle norme che sembrerebbero confliggere tra loro. Da una parte, il decreto salva Italia non fa distinzioni di sorta, dall'altra la normativa vigente esonera tali immobili dall'obbligo di redazione della certificazione energetica.
Che si fa? Ho chiesto ad un certificatore e non mi ha saputo rispondere nemmeno lui...
Qual'e' il riferimento normativo dove c'e' l'esonero?
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Da una parte, il decreto salva Italia non fa distinzioni di sorta, dall'altra la normativa vigente esonera tali immobili dall'obbligo di redazione della certificazione energetica.
Ci possono essere regolamenti regionali che differiscono uno dall'altro. Ma per certo in Piemonte le linee guida del Piemonte prevedevano per le abitazioni sprovviste di riscaldamento, il calcolo del fabbisogno come se il riscaldamento fosse generato da apparecchi elettrici.

Ad essere esentati da ACE (ed oggi credo APE) erano le cantine, i Box, i magazzini, non le abitazioni (non isolate=sperdute)
 

Tovrm

Membro Attivo
Privato Cittadino
Qual'e' il riferimento normativo dove c'e' l'esonero?

A memoria non ricordo il riferimento normativo (eventualmente chiedo assistenza a chi è più aggiornato in materia).
Però è semplice leggere innumerevoli annunci di immobili in affitto per i quali vigeva l'esenzione della certificazione energetica in quanto sprovvisti di impianto termico o dispositivo per il riscaldamento della struttura.
 

topcasa

Membro Storico
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che deve essere allegato ai contratti di vendita e di locazione degli immobili pena la nullità del contratto (art. 6, D.L. n. 63/2013 – Decreto Ecobonus) in determinati casi non sconta né l’imposta di bollo né quella di registro. A chiarire quando è l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 83.
Più in particolare viene precisato che l’APE, se presentato volontariamente per la registrazione (ad esempio per avere una data certa da attribuire all’APE), è soggetto all’imposta di registro nella misura di 168 euro
Adesso dal 1° gennaio dovrebbe essere 200 euro
 

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