Il contratto è concluso quando al proponente viene comunicata l’avvenuta accettazione della proposta: in quel momento sorge il diritto alla provvigione.
Non quando il venditore firma la proposta.
Se nel contratto concluso è inserita una (o più) condizione sospensiva, il contratto, pur valido, non è ancora efficace: in quel caso il diritto alla provvigione sorge solo all’avverarsi della condizione.
Se c’è sospensiva questa è una dicitura non corretta, meglio far modificare.
E comunque, come detto sopra, l’accettazione della proposta non è sufficiente , serve che l’accettazione stessa sia comunicata al proponente.
Codice Civile