Luna_

Membro Senior
Professionista
anzi sei tu che puoi rivolgerti ad un legale perché sei un comproprietario e come tale DEVI poter godere dei beni ereditari.
 

francesca63

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Privato Cittadino
il loro bell atto di divisione è bello e nullo come il tuo usufrutto.
La divisione in presenza di immobili va fatta si per atto scritto ma in presenza si pubblico ufficiale ( notaio ) e trascritta.
Non sarei così sicura.
La divisione della comunione ereditaria "contrattuale" può essere fatta anche per solo scrittura privata, senza notaio e quindi senza trascrizione.
E' perfettamente valida tra le parti.
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
puoi farla solo se non vi sono immobili per scrittura pvt.
Continuo a ritenere che puoi farla, ma ha valore solo tra le parti, non potendosi trascrivere.
Quello che è obbligatorio quando ci sono immobili è la forma scritta a pena di nullità, non l'atto pubblico.
La sentenza da te richiamata riguarda un altro aspetto di una divisione dichiarata nulla, perché fatta senza la presenza di tutti gli eredi.
Anche la costituzione di usufrutto...non esiste possa effettuarsi per scrittura privata...
Stessa cosa : puoi costituire usufrutto con scrittura privata, ed è un contratto perfettamente valido tra le parti, e non verso terzi.
Non dico che sia usuale, o che sia molto utile; ma da li a dire che non esiste...ce ne passa.
 

mariano iuliano

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Francamente non capisco. Esiste o no una irregolarità?È mai possibile che l'usufrutto sia assegnato attraverso una scrittura privata? A rigor di logica è un processo che riguarda la vita intera di una persona.E' mai possibile che l'atto che la regola venga stipulato in assenza di un pubblico ufficiale? Inoltre entra in gioco la mia invalidità psichica. Nessuno mi impedisce di appellarmi alla mia incapacità di intendere e volere all'atto della firma.
 

CheCasa!

Moderatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
La cessione della proprietà immobiliare o di altri diritti reali ha valore solo se effettuata per iscritto. L'atto pubblico o l'autentica delle firme ha lo scopo di permetterne la trascrizione che rende gli atti opponibili ai terzi.

Ma la scrittura privata ha in sè il proprio valore che, pur non potendo essere opposta ai terzi, impegna le parti che la sottoscrivono.

E' anche possibile ricorrere al giudice per "autenticare" le sottoscrizioni e procedere alla successiva trascrizione.

Dimostrare l'incapacità al momento della sottoscrizione del contratto è inoltre un'impresa ardua: se il soggetto, ad esempio, guidava, era in possesso di una regolare patente, e svolgeva in autonomia tutte le proprie attività, come poter dimostrare che all'atto della sottoscrizione non fosse in grado di comprendere?...e non solo lui... anche la madre...

Va precisanto che già un particolare squilibrio di detta scrittura, se riscontrato, potrebbe comunque essere elemento di analisi da parte di un legale...

In tutti i casi comunque sarebbe opportuno rivolgersi ad un avvocato che potrà valutare la strada migliore per cercare di tutelare i tuoi interessi... non ci sono altre strade...
 
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Luna_

Membro Senior
Professionista
Continuo a ritenere che puoi farla, ma ha valore solo tra le parti, non potendosi trascrivere.
Quello che è obbligatorio quando ci sono immobili è la forma scritta a pena di nullità, non l'atto pubblico.
La sentenza da te richiamata riguarda un altro aspetto di una divisione dichiarata nulla, perché fatta senza la presenza di tutti gli eredi.

Stessa cosa : puoi costituire usufrutto con scrittura privata, ed è un contratto perfettamente valido tra le parti, e non verso terzi.
Non dico che sia usuale, o che sia molto utile; ma da li a dire che non esiste...ce ne passa.


purtroppo ricordavo male. è proprio così tra le parti....sono andata a verificare sul codice direttamente.......
 

Rudyaventador

Membro Attivo
Professionista
ho letto un passaggio "ci hanno fatto rinunziare al eredità" sappi che la rinunzia è valida solo se effettuata per atto pubblico ( Notaio o cancelleria del Tribunale ) . Ogni altra scrittura di rinunzia è priva di valore. L usufrutto altresi sarebbe in contrasto con la rinunzia, (tenuto anche conto che la madre ha diritto al diritto di abitazione nella casa coniugale a prescindere ) Il problema è solo il termine di prescrizione decennale per attivare l azione di riduzione (che è l azione per rispristinare le quote della legittima a te e tua madre illecitamente estromessi e direi con artifizi ..) , che non ho avuto cura di leggere tutto il 3d se oltrepassato o meno , che decorre a questo punto o dal giorno del l"inganno" o comunque ( se si trascurasse tale circostanza di scrittura privata fatta effettuare da chi incapace ) dall' apertura della successione ,
In sintesi vai da un avvocato , leggo Nicastro ti consiglio di trovartelo a Catanzaro sede del tribunale competente da Calabrese puoi intuire il perche di questo suggerimento .
 
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