Plutus

Membro Attivo
Privato Cittadino
Se un immobile viene locato come abitativo e poi il conduttore vi fa un ufficio (a suo rischio e pericolo) è possibile applicare la c.s., ma è una cosa irregolare.

Scusa Umberto, quali sono i rischi per il condutore a cui fai riferimento?

Il conduttore che usi un abitativo come attività non può scaricare in toto le bollette delle utenze, non puo scaricare l'affitto, non puo mettere targhe all'esterno del condominio e non potrebbe ricevere persone all'interno dell'immobile.

Quali sono i riferimenti normativi da cui si evince tutto ciò ed in cui posso trovare anche le eventuali sanzioni?

Ultima cosa giuro :) ...Cosa succede se il conduttore decidesse di sublocare parzialmente l'immobile (contratto originario permettendo)?
Dato che l'immobile sarebbe in parte sublocato a degli avvocati, i quali dovranno comunicare al proprio ordine la sede del loro studio, che conseguenze potrebbero esserci nei loro confronti a causa della errata classificazione catastale? Come fanno per la TARSU ad esempio?

Grazie mille per la tua disponibilità!
 

Pennylove

Membro Assiduo
Privato Cittadino
scusa pennylove se mi permetto, ma per quello che so io per l'uso ufficio o studio privato l'alloggio deve essere accatastato come A10 (e di conseguenza un immobile A2 non può essere utilizzato per la destinazione diversa dall'abitazione).


Non ti devi scusare, Brisko, i forum sono fatti apposta per confrontarsi e scambiarsi opinioni (anche diametralmente opposte) :) ;). Tornando al tema del giorno, a me sembra che il quesito sia:

"E' consentito locare un appartamento classificato in catasto come abitazione, come studio professionale, con un contratto ad uso abitativo 4 anni + 4?"

A mio avviso, la risposta è negativa. Esplicito il mio pensiero: il contratto di locazione, in tale fattispecie, non può derogare dal concreto utilizzo dell'immobile e dalla relativa normativa che lo disciplina, vale a dire che un immobile accatastato come abitazione di vario tipo (ad esempio A/2, A/3 ecc.) potrà essere locato come studio ovvero ufficio (A/10) non con un contratto ad uso abitativo 4+4, per il quale si applica la disciplina di cui alla legge 431/1998, ma con un contratto ad uso diverso, la cui disciplina è contenuta negli art. 27 e ss. legge 27 luglio 1978, n°392, salvo veti comunali & condominiali.

L'eventuale contratto di locazione ha piena validità, ma devono essere, comunque, rispettate le norme urbanistiche sul cambio di destinazione d'uso e quelle fisco-catastali per il passaggio di categoria (la rendita catastale va a mutarsi): le violazioni di tali norme, a dire il vero, sono molto comuni.

L'ufficio del Registro, in genere, non entra nel merito della destinazione d'uso dell'immobile, nel senso che - fino ad oggi - non controlla che la destinazione d'uso sia compatibile con la categoria catastale. Peraltro, va ricordato che il modello 69, nella nuova versione appositamente rinnovata - utilizzato per la richiesta di registrazione dei contratti - contiene, oltre al quadro D ("Dati degli immobili"), in cui occorre comunicare i dati catastali, il nuovo quadro F, denominato "Ulteriori dati degli immobili" che impone l'obbligo di specificare la categoria catastale e l'uso abitativo dell'immobile, se questi è locato per tale finalità. Difficile capire se il dato anomalo in evidenza venga segnalato (in automatico o meno) all'ufficio comunale competente. :fico:
 

Plutus

Membro Attivo
Privato Cittadino
Dal punto di vista del locatore è tutto abbastanza chiaro: potrebbe incorrere in sanzioni riguardo ad IMU, TARSU ecc... Ma cosa succede ai conduttori? In che problemi possono incorrere se prendono in locazione un immobile ad uso abitativo e vi esercitano un'attività professionale? Fonti normative? Grazie
 

Brisko

Membro Attivo
Agente Immobiliare
Non ti devi scusare, Brisko, i forum sono fatti apposta per confrontarsi e scambiarsi opinioni (anche diametralmente opposte) :) ;). Tornando al tema del giorno, a me sembra che il quesito sia:

"E' consentito locare un appartamento classificato in catasto come abitazione, come studio professionale, con un contratto ad uso abitativo 4 anni + 4?"

A mio avviso, la risposta è negativa. Esplicito il mio pensiero: il contratto di locazione, in tale fattispecie, non può derogare dal concreto utilizzo dell'immobile e dalla relativa normativa che lo disciplina, vale a dire che un immobile accatastato come abitazione di vario tipo (ad esempio A/2, A/3 ecc.) potrà essere locato come studio ovvero ufficio (A/10) non con un contratto ad uso abitativo 4+4, per il quale si applica la disciplina di cui alla legge 431/1998, ma con un contratto ad uso diverso, la cui disciplina è contenuta negli art. 27 e ss. legge 27 luglio 1978, n°392, salvo veti comunali & condominiali.

L'eventuale contratto di locazione ha piena validità, ma devono essere, comunque, rispettate le norme urbanistiche sul cambio di destinazione d'uso e quelle fisco-catastali per il passaggio di categoria (la rendita catastale va a mutarsi): le violazioni di tali norme, a dire il vero, sono molto comuni.

L'ufficio del Registro, in genere, non entra nel merito della destinazione d'uso dell'immobile, nel senso che - fino ad oggi - non controlla che la destinazione d'uso sia compatibile con la categoria catastale. Peraltro, va ricordato che il modello 69, nella nuova versione appositamente rinnovata - utilizzato per la richiesta di registrazione dei contratti - contiene, oltre al quadro D ("Dati degli immobili"), in cui occorre comunicare i dati catastali, il nuovo quadro F, denominato "Ulteriori dati degli immobili" che impone l'obbligo di specificare la categoria catastale e l'uso abitativo dell'immobile, se questi è locato per tale finalità. Difficile capire se il dato anomalo in evidenza venga segnalato (in automatico o meno) all'ufficio comunale competente. :fico:

Grazie pennylove ;) e comunque su sul fatto che la risposta al quesito è negativa siamo assolutamente d'accordo :ok:
 

Brisko

Membro Attivo
Agente Immobiliare
La cedolare secca può essere applicata solo in presenza di immobili abitativi locati ad uso abitativo:


In merito a quanto sopra tengo a precisare, qualora non fosse ancora capitato ad altri partecipanti al forum, come già scritto in un precedente post , che la cedolare secca non è applicabile anche in presenza di immobile abitativo locato ad uso abitativo però a conduttori che agiscono nell'esercizio di attivityà di impresa o di lavoro autonomo indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative (è un caso che mi è proprio appena capitato)
 

peopeo

Membro Attivo
Privato Cittadino
Dalla Circolare n. 2/2010 dell’Agenzia del Territorio:
"L’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussiste nei casi in cui la variazione
incide sullo stato, la consistenza, l’attribuzione della categoria e della classe, a seguito di
interventi edilizi di ristrutturazione…oppure per effetto di annessioni, cessioni…cambio di
destinazione d’uso,
etc.. In sintesi, costituisce rilievo – e, quindi, “fonte” di variazione
catastale - ogni incoerenza che rappresenta fattispecie per la quale è obbligatoria la
presentazione di un atto di aggiornamento catastale, ai sensi del citato art. 17, lettera
b), del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249".


Le situazioni citate dalla Circolare n. 26/E del 01/06/11 dell’Agenzia delle Entrate sono invece volte ad escludere la possibilità dell’opzione della “cedolare secca” per unità locate per uso diverso dall’abitativo ma classificate come abitative. Non significa che ciò debba essere ritenuto regolare anche dal punto di vista dell’Agenzia del territorio e dei Comuni.

In sintesi quindi correrebbe l’obbligo di variazione della categoria da abitazione ad ufficio (A10) in caso di locazione commerciale ad uso ufficio. In mancanza, il locatore potrebbe ricevere dal Comune o dall’Agenzia del territorio una richiesta di variazione. Non vi sono problemi in ogni caso per il conduttore, a patto che il PRGC o il regolamento di condominio non escludano esplicitamente la realizzazione di uffici in tale ambito.
 

Plutus

Membro Attivo
Privato Cittadino
Non vi sono problemi in ogni caso per il conduttore, a patto che il PRGC o il regolamento di condominio non escludano esplicitamente la realizzazione di uffici in tale ambito.

Intanto grazie x la delucidazione, poi ti chiedo: dato che non vi sono problemi per il conduttore, questi può anche detrarre le spese (affitto, utenze ecc..) dalla propria dichiarazione? E se sì, in che misura? Grazie ancora
 

Bastimento

Membro Storico
Privato Cittadino
Ho seguito la discussione il cui tema mi incuriosisce sempre. Tutti hanno espresso le proprie opinioni, tutte suffragate da riferimenti normativi o dotte citazioni: permettetemi però di rilevare che le conclusioni e considerazioni non sono convergenti, ed evidenziano una discreta discrepanza normativa e mancanza di coordinamento tra amministrazioni dello stato (non è una novità.. purtroppo).
E quindi di rimanere nel mio personale, non dotto, e non qualificato, ... convincimento.

Alcune note:
1) Qualcuno a parlato di conseguenze sul locatore per quanto riguarda IMU e TARSU: sulla seconda farei notare che essa spetta, salvo pattuizioni fra le parti, al conduttore, non al locatore.
2) La citazione postata da Granducato sarà sicuramente autorevole, ma appare non più di una opinione personale dell'avv. Civallero, che non spiega da dove tragga quella certezza posta nella frase: Questa norma renderà impossibile registrare contratti relativi ad immobili non censiti e non consentirà di locare come
uffici unità immobiliari accatastate come abitazioni e viceversa

(indicare i dati catastali non implica necessariamente una contestazione di incongruenza. Circ. 26 docet)
3) La AdT con circ. 2/2010 presciverebbe il cambio di destinazione. La AdE con la circ. 26/2011 lascia supporre che un'immobile accatastato come abitazione possa essere locato per usi diversi (diversi come?). Rimane salvo il fatto che un'abitazione possa essere usata per uso promisquo, senza cambio di destinazione.
4) E' chiaro che un'u.i. nata A10 non ha le caratteristiche di una abitazione (manca di cucina e bagno): è anche vero invece che in una A2 tecnicamente nulla osta ad usare le stanze come meglio si crede, lasciando inutilizzata la cucina (..ma almeno un caffè dopo la pausa pranzo non la concedete?....;). )
Terminerei questa mia divagazione con una constatazione pratica: il cambio di destinazione mi è stato consigliato quando l'immobile è adibito a studio dal proprietario.
In caso di locazione, ovviamente con contratto per uso diverso (es 6+6), non ho invece mai avuto contestazioni sia da parte del Comune che da parte della AdE.

Mi sono dato una spiegazione: nel primo caso si eluderebbe parte di ICI e IRPEF dovuta alla differenza di rendita catastale.
Nel secondo caso, l'IRPEF sarebbe inviariata: inoltre l'uso per quanto duraturo, sarebbe sempre transitorio e reversibile, e non ho mai trovato un Comune che facesse azioni in merito. Nessuno ha vietato targhe ecc, e non ho elementi per dire se il conduttore abbia di fatto detratto bollette e canoni.

Sulla diversità di atteggiamento tra AdE e AdT, potremmo rilevare la differenza di data, il diverso "piglio" nei confronti del contribuente, e non da ultimo ricorderei le bozze di revisione catastale ormai in circolazione da anni,, dove si parla di revisione anche del quadro generale delle categorie: che mi pare siano più rivolte alle caratteristiche fisiche ed alla prevalente destinazione.

- gruppo R (di tipo residenziale) in cui troveranno posto le
U.I. a destinazione abitativa di tipo privato o locali ad esse asserviti,
così diviso:
R/l - abitazioni in fabbricati residenziali e promiscui
R/2 - abitazioni in ville o villini
R/3 - abitazioni tipiche dei luoghi
R/4 - posti auto coperti, posti auto scoperti e locali in genere
per rimessa dei veicoli

- gruppo T (di tipo terziario) in cui trovano posto le U.I. destinate
ad attività artigianali, commerciali, ecc., così diviso:

T/l - negozi e locali assimilati
T/2 - magazzini,locali di deposito, laboratori artigiani
T/3 - fabbricati per esercizi sportiv^
T/4 - pensioni
T/5 - auto sili, autorimesse pubbliche, autoparcheggi a raso
di tipo pubblico
T/ó - stalle e scuderie e simili
T/7 - uffici, studi, laboratori professionali
 

Plutus

Membro Attivo
Privato Cittadino
1) Qualcuno a parlato di conseguenze sul locatore per quanto riguarda IMU e TARSU: sulla seconda farei notare che essa spetta, salvo pattuizioni fra le parti, al conduttore, non al locatore.

Infatti!

nel primo caso si eluderebbe parte di ICI e IRPEF dovuta alla differenza di rendita catastale.

Questo chiaramente riguarda il locatore!

Nessuno ha vietato targhe ecc, e non ho elementi per dire se il conduttore abbia di fatto detratto bollette e canoni.

Insomma, mi pare di capire che le conseguenze sanzionatorie, derivanti dalla locazione di un immobile uso abitativo adibito ad ufficio, riguarderebbero il locatore e non il conduttore.
A quest'ultimo, invece, potrebbe non essere preclusa né la possibilità di detrarre dalla propria dichiarazione i costi derivanti dalla locazione, né di apporre targhe all'esterno dell'immobile (regolamento contrattuale condominiale permettendo).

Mi sbaglio?
 

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