Premesso che ogni caso fa storia a sè, l'agenzia non si puo scegliere e avere o meno l'incarico all'acquirente non interessa niente. Per quello ci sono le penali che NON riguardano l'acquirente
In tema di mediazione (artt. 1754 c. c. e seg.), con sentenza n. 4228, depositata il 16 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha ricordato che quando l'affare si è conscluso con l'intervento di più mediatori, congiunto o distinto, concordato o autonomo, in base allo stesso o più incarichi, ognuno dei mediatori ha diritto a una quota della provvigione. E' quanto emerge dal disposto dell'art. 1758 c.c.. Naturalmente, spiega la Corte occorre accertare l'efficacia causale dell'apporto di cuascun mediatore. Secondo la corte basta che ciascun mediatore sia sia giovato dell'apporto utile degli altri, limitandosi a integrarlo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità tra i vari separati interventi e la conclusione dell'affare e sempre che si sia trattato in ogni caso dello stesso affare sotto il profilo oggettivo e soggettivo.Citando un precedente (la sentenza della stessa Cassazione del 18 marzo 2005, n. 5952) la Corte ha precisato che, in riferimento al caso di specie, "l'accertamento dell'efficacia causale dell'attività del singolo mediatore nella conclusione dell'affare è accertamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, quando sorretto da motivazione adeguata e non contraria e norma di legge". Confermando la decisione della Corte di Appello, la Suprema Corte ha quindi, rigettato il ricorso con cui una snc e due soci della stessa, avevano cercato di ribaltare il verdetto emesso in grado di appello. I giudici territoriali, rigettando l'appello principale e l'incidentale proposto dal titolare di una impresa immobiliare, avevano confermato la decisione del Tribunale di condanna a corrispondere l'indennità di provvigione per la compravendita di un capannone industriale.(cit StudioCataldi)
In tema di mediazione (artt. 1754 c. c. e seg.), con sentenza n. 4228, depositata il 16 marzo 2012, la Corte di Cassazione ha ricordato che quando l'affare si è conscluso con l'intervento di più mediatori, congiunto o distinto, concordato o autonomo, in base allo stesso o più incarichi, ognuno dei mediatori ha diritto a una quota della provvigione. E' quanto emerge dal disposto dell'art. 1758 c.c.. Naturalmente, spiega la Corte occorre accertare l'efficacia causale dell'apporto di cuascun mediatore. Secondo la corte basta che ciascun mediatore sia sia giovato dell'apporto utile degli altri, limitandosi a integrarlo in modo da non potersi negare un nesso di concausalità tra i vari separati interventi e la conclusione dell'affare e sempre che si sia trattato in ogni caso dello stesso affare sotto il profilo oggettivo e soggettivo.Citando un precedente (la sentenza della stessa Cassazione del 18 marzo 2005, n. 5952) la Corte ha precisato che, in riferimento al caso di specie, "l'accertamento dell'efficacia causale dell'attività del singolo mediatore nella conclusione dell'affare è accertamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità, quando sorretto da motivazione adeguata e non contraria e norma di legge". Confermando la decisione della Corte di Appello, la Suprema Corte ha quindi, rigettato il ricorso con cui una snc e due soci della stessa, avevano cercato di ribaltare il verdetto emesso in grado di appello. I giudici territoriali, rigettando l'appello principale e l'incidentale proposto dal titolare di una impresa immobiliare, avevano confermato la decisione del Tribunale di condanna a corrispondere l'indennità di provvigione per la compravendita di un capannone industriale.(cit StudioCataldi)