sofocles

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Privato Cittadino
Buongiorno ho appena ristrutturato un palazzo con una quindicina di appartamenti (non sono una impresa edile).

Aldilà della mera convenienza per il decoro del palazzo sono tenuto per legge a:
1) mettere una antenna centralizzata per il Digitale terrestre che porti il segnale in ogni appartamento?
2) Mettere una parabola centralizzata che porti il segnale in ogni appartamento?
3) Portare la fibra negli appartamenti?
 

STUDIO DUCHEMINO

Membro Attivo
Professionista
Buongiorno ho appena ristrutturato un palazzo con una quindicina di appartamenti (non sono una impresa edile).

Aldilà della mera convenienza per il decoro del palazzo sono tenuto per legge a:
1) mettere una antenna centralizzata per il Digitale terrestre che porti il segnale in ogni appartamento?
2) Mettere una parabola centralizzata che porti il segnale in ogni appartamento?
3) Portare la fibra negli appartamenti?
Sono cose molto gradite. La gente opera on line e lavora on line, sarà che non gli metti le canaline della fibra?
 

Giuseppe Di Massa

Membro Senior
Agente Immobiliare
Buongiorno con una quindicina di appartamenti (non sono una impresa edile).

Aldilà della mera convenienza per il decoro del palazzo sono tenuto per legge a:
1) mettere una antenna centralizzata per il Digitale terrestre che porti il segnale in ogni appartamento?
2) Mettere una parabola centralizzata che porti il segnale in ogni appartamento?
3) Portare la fibra negli appartamenti?
"Ho appena ristrutturato un palazzo" e "non sono una impresa edile" non sono affermazioni compatibili, almeno messe così.
Sei tenuto a fare quello che c'è nel preventivo, c'è il preventivo?
 

francesca63

Moderatore
Membro dello Staff
Privato Cittadino
"Ho appena ristrutturato un palazzo" e "non sono una impresa edile" non sono affermazioni compatibili, almeno messe così.
Sei tenuto a fare quello che c'è nel preventivo, c'è il preventivo?
Io ho capito che ha fatto ristrutturare un palazzo di sua proprietà, e si chiede se deve fornire determinati servizi agli inquilini o agli acquirenti futuri, ma magari mi sbaglio
 

sofocles

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Rispondo a tutti qui.
E' palazzo anni 60 che è stato ristrutturato da cima a fondo con la norma ecosismabonus 85%+abbattimento barriere archittettoniche 75%.

Quindi il palazzo non è stato toccato nelle forme esterne ovviamente è stato sventrato di sana pianta tranne che nelle colonne portanti che sono state tutte rinforzate e in alcuni casi sono state proprio fatte delle nuove travi portanti, ove necessario, per fare il doppio scatto di classe sismica.
Inoltre come si usa adesso, cappotto, solare termico, fotovoltaico, pompe di calore tutto messo in combinata, nuovi serramenti e ventilazione automatica meccanizzata per portare ogni appartamento in classe A4.
Oltre a quello è stata fatta una nuova colonna ascensore esterna (quella vecchia interna non era adeguata) che è stata collegata con un FV "condominiale", scollegato dagli FV residenziali, con accumulo, in modo che le spese vive di forza motrice ascensore e luci condominiali fossero molto basse o assorbite da FV.

Ho fatto un preliminare e il compratore dopo aver firmato il tutto (e avergli rilasciato fideiussione per il deposito ricevuto) mi ha detto che sono obbligato per legge a portargli in casa la fibra e il cavo della parabola.
L'ingegnere che segue i lavori mi ha detto che non conosceva nessuna delle due normative.
Chiedevo a Voi se qualcuno era a conoscenza della cosa, premesso che al 99% lo avrei fatto comunque perchè dopo aver fatto un bel lavoro di ristrutturazione tutto voglio tranne che avere scossaline posticce in giro per portare la fibra o la piantagione di parabole nei luoghi più improbabili.
 

Michela_

Membro Senior
Agente Immobiliare
Dal primo luglio 2015, con la Legge 164/2014 di conversione del decreto Sblocca Italia (D.Lgs. 133/2014) è entrato in vigore l’art. 135 bis del D.P.R. 380/2001.

In sintesi in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di un edificio si dovrà provvedere alla predisposizione per la connessione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultralarga.

In particolare le nuove costruzione e le ristrutturazioni presentate con permesso di costruire successivamente alla data del 1 luglio 2015, dovranno obbligatoriamente essere dotate di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

Si riporta di seguito l’articolo di riferimento.
Art. 135-bis. Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici (articolo introdotto dall’art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014)

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
 

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