Cerchero' di rispiegartelo per l'ennesima volta.ma chi ha mai scritto di data opponibile ai terzi ?
Si parte dall'articolo 2704 del codice civile e dal valore che da della data certa rispetto ai terzi se registrata.
"La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.
La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova
Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova ".
Nel momeno che le parti firmano per le parti la data e' gia' certa per loro per quanto previsto dall'articolo 2702 del codice civile.
Nel momento in cui la scrittura viene registrata si puo' opporre alle parti terze la scrittura la data certa e l'esistenza del contratto (poi bisogna vedere gli effetti e le tutele di questa opposizione).
Per le parti a prescindere che ci sia o meno la registrazione vale quella sottoscritta come data certa di fronte al giudice.
Se tu come hai fatto nel post 14 scrivi tue testuali parole:
"Se si entra in contraddittorio in giudizio per colpa del venditore che ha trovato altro acquirente la registrazione del preliminare da maggior forza all'acquirente tramite la data certa e la presunzione che tutto sia regolare poiché registra il venditore."
che il promissario acquirente avra' maggiore forza nel giudizio perche' ha registrato il contratto permettimi di non condividere perche' il promissario acquirente non e' terzo al contratto ma parte e sta opponendo all'altra parte la data del contratto e il contenuto che questa ha sottoscritto quindi la registazione che da data certa opponibile a terzi non da un valore aggiunto e non lo tutela di piu' o gli da maggior forza n.Puo' far valere la data anche se il contratto non e' registrato con le stesse possibilità di successo (tralasciamo le sanzioni di natura fiscale che poi verranno eventualemente comminate alle due parti) .
Quindi il tuo esempio portato per avvalorare la tesi che la registrazione non ha solo un valore meramente fiscale (che fra l'altro io condivido ed e' questo l'assurdo e su cui ho solo fatto una precisazione per quel che riguardava la valenza della certezza della data e ancora mi sfugge la tua reazione quando implicitamente ti davo ragione) e' per quel che mi riguarda fuorviante o quantomeno non esposto chiaramente.
Se portavi ad esempio il caso del fallimento dove e' un prerequisito per poter essere iscritto al passivo fallimentare e quindi il contratto deve avere una data certa data dalla registrazione perche' altrimenti non puo' opporlo al curatore fallimentare in quanto terzo sarebbe stato molto piu' chiaro il valore civilistico della registrazione. Poi e' da vedere effettivamente in che termini la registrazione lo tuteli ma questo e' un altro discorso.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.[DOUBLEPOST=1390147966,1390147938][/DOUBLEPOST]
Hai dei riferimenti di sentenze da dove si evince cio'?....magari
Se fosse così saremmo in un paese che si è inventato l'Ufficio del registro e l'istituto della registrazione degli atti solo per far pagare i contribuenti.
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