studiopci

Membro Storico
Cinghialaccio ... ti becco finalmente... come và...:risata: tornando a noi ... mi vedo costretto a lamentarmi come il nostro ex Presidente del Consiglio " Voi estrapolate delle parole da un contesto " :risata:
Premesso che dovresti far capire al cliente che firmando o meno l'incarico in esclusiva, questa sorta di " obbligazione " non cambia nè tantomeno cessa di esistere, i clienti che verranno a vedere o che avranno avuto notizie tramite te della casa in questione ed il venditore, comunque per un periodo di tempo rimarranno ... per così dire ... obbligati nei tuoi confronti. In merito al tempo, purtroppo la giurisprudenza è lacunosa e priva di precise indicazioni, potremmo per decenza e definizione porre un termine massimo di prescrizione di 5 anni, dall'avvenuta vendita , di sicuro sappiamo che il codice civile pone un termine massimo di 1 anno dal momento in cui l'agente viene a conoscenza della vendita, termine massimo oltre il quale l'agente vede prescritto il suo diritto a richiedere il dovuto.
Purtroppo non c'è un preciso tempo di prescrizione o decadimento del diritto tra la visita o altro dir si voglia, tutto credo si affidi alla intelligenza umana , al buon senso ed in mancanza ai giudici. Fabrizio
 

Tobia

Membro Senior
Agente Immobiliare
Nel mio caso il venditore si rifiuta di firmare l'incarico di esclusiva a causa della clausola che ci permette di avere diritto alla provvigione, una volta scaduto l'incarico, con i soggetti da me segnalati tramite la "famosa lettera". Ritiene che questo nostro diritto debba avere un termine massimo, oltre il quale lui possa anche concludere l'affare con uno di questi soggetti.

Puoi tranquillamente cancellare la clausola ma non dimenticarti di consegnare e farti firmare dal proprietario la lista delle persone che l'hanno visitata.

Qualunque cosa possano pensare i clienti, il diritto alla provvigione ha il termine massimo (citato in alcune sentenze della cassazione che adesso cerco) in un anno dalla trascrizione dell'atto (rogito o compromesso), ovviamente a patto che si possa dimostrare il nesso di causalità tra l’attività del mediatore (la lista delle visite controfirmata) e l’affare concluso.

Togliere la clausola quindi non solleva il proprietario dall'impegno assunto con te .
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
Come faceva notare Antonello, quel termine vale dove non ci sia comprovata frode, ma solo "dimenticanza" ... e spesso può scadere a un anno dal compromesso (che poi sarebbe iil termine da quando il diritto poteva esser fatto valere) ma sono puntualizzazioni pignole. Solo per dire che in caso di FRODE conclamata e provata e accettata dal giudice come tale, il diritto NON decade (in teoria).
 

enrikon

Membro Senior
Ciao Fabriz...iaccio :D

Scusa ma tu parlavi di "prescrizione" ... di "5 anni dall'avvenuta vendita" ...ecc... e questo mi ha fuorviato. In effetti non si deve parlare di vendita, in quanto il quesito è: "quanto tempo deve trascorrere affinchè io (proprietario) possa vendere ad un cliente portato a suo tempo dall'agenzia immobiliare, senza che alla stessa sia più dovuta alcuna mediazione?"
Come vedi non si può parlare di tot anni dalla vendita, perchè la vendita è ancora un'ipotesi.
 

Antonello

Nuovo Iscritto
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
Come faceva notare Antonello, quel termine vale dove non ci sia comprovata frode, ma solo "dimenticanza" ... e spesso può scadere a un anno dal compromesso (che poi sarebbe iil termine da quando il diritto poteva esser fatto valere) ma sono puntualizzazioni pignole. Solo per dire che in caso di FRODE conclamata e provata e accettata dal giudice come tale, il diritto NON decade (in teoria).

E' la vendita che è possibile individuare presso gli uffici della pubblicità immobiliare.
Il compromesso è difficilmente rintracciabile, salvo che non sia stato trascritto.
 

pensoperme

Membro Storico
Privato Cittadino
E' la vendita che è possibile individuare presso gli uffici della pubblicità immobiliare.
Il compromesso è difficilmente rintracciabile, salvo che non sia stato trascritto.
Sì, certo. Ma facevo il mio solito distinguo pignolo, metto per esteso:
-Il diritto alla provvigione si prescrive in un anno da quando questo può esser fatto valere.
- Il momento in cui può esser fatto valere è la stipula del preliminare.

Questo in punta di principio normale, cioè nel caso in cui si parla di prescrizione del diritto epr "dimenticanza" (invero molto poco probabile) del mediatore a richiedere il dovuto compenso.

Poi nasce il problema nel caso di cause, ed ecco che:

-la giurisprudenza ha fissato il termine di un anno, nel caso di "dimenticanza" o di semplice "richiamo" al pagamento, in un anno dal rogito, in quanto questo dovrebbe esser riconoscibile dall'agente, alcuni giudici hanno invece convenuto ceh l'agente non debba guardare di continuo la conservatoria, ma secondo me, nel caso non ci sia stata frode conclamata, il giudice si attiene alla data di richiesta e controlla effettivamente se si è nei termini su detti. Questo confortato da diverse fonti dove mi hanno detto che istruita la causa il giudice, nel dare ragione all'agente, non prendeva tanto in considerazione la frode, ma sopratutto il nesso e la data di invio della richiesta alle parti. Quindi se lo sapete prima del termine di prescrizione e inviate AR con diffida al pagamento, è meglio di cercare di provare la frode.

-Se invece la frode c'è, anche la scadenza per prescrizione decade, in quanto il mediatore non era sicuramente tenuto a ricordare o tutelarsi di una cosa che non poteva sapere, con poche eccezioni.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
Tornando all'oggetto del post, non sono d'accordo di inviare la lista dei visitatori degli immobili anche se ho visto spesso queste clausole nei contratti di proposta formulati da alcune Associazioni immobiliari, come se presentare una lista di nomi al Venditore fosse segno di un buon operato sull'immobile, oltre ad essere in contrasto notevolmente con la legge sulla privacy perché non tutti i visitatori firmano un foglio di visita (o perché non si fidano o perché non hanno piacere di lasciare i loro dati a perfetti sconosciuti, come lo siamo noi A.I prima degli appuntamenti, fatti per via telefonica o tramite email. Mentre é' sufficiente che il Proprietario che effettua la vendita per conto proprio, se si é avvalsa anche di una agenzia, prima di firmare una proposta di accettazione, informi l'agenzia stessa del'unico nominativo che effettuerà la sua compra vendita, sarà così informato immediatamente se quel acquirente proviene dall'agenzia o per conto suo ed avrà gli strumenti per valutare se procedere alla compra vendita ed a quale prezzo.
 

Limpida

Membro Senior
Agente Immobiliare
E' in contrasto quando mandi liste dei visitatori degli immobili senza che abbiano firmato la privacy e non tutti le firmano, soprattutto perché la privacy viene richiesta sul foglio di visita, dove ci sono tante altre cosette molto più importanti, che impegnano l'eventuale ignaro acquirente, come la provvigione pattuita per esempio e tutto questo da firmare, su due piedi, con degli emeriti sconosciuti (noi A.I spesso con appuntamenti telefonici o su internet).
Ma se guardiamo all'interesse del Agenti Immobiliari di non farsi scavalcare ed a quello del Venditore di sapere se l'acquirente del suo immobile proviene dall'agenzia,é sufficiente che il Venditore comunichi all'agenzia il nominativo di chi intende vendere. Il Venditore fra l'altro non ha alcun obbligo di raccogliere la privacy del suo acquirente.
 

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