ab.qualcosa

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Tanto per fare un caso astratto, ma se i villini di cui al post originale fossero stati già finiti, ed il costruttore, pur avendo fatto delle vendite in costruzione, non avesse provveduto all'accensione della polizza decennale postuma, l'acquirente attuale (quindi non in costruzione) cosa potrebbe pretendere?

Da un lato il costruttore avrebbe dovuto attivare la polizza sul fabbricato (avendo fatto delle vendite in corso di costruzione), d'altro canto la mancanza è nei confronti degli acquirenti come definiti dal 122/2005, ovvero chi abbia acquistato l'immobile "da costruire", e non di chi compra a lavori finiti.

Che mi manca?
 

Rosa1968

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ab.qualcosa

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Se non vado errato, la legge che ha reso obbligatoria la fideiussione ed istituito l'assicurazione decennale postuma prevede che entrambi gli obblighi siano "per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire".

In particolare l'art.4 dice, della garanzia assicurativa:

Assicurazione dell'immobile
1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente [.. bla bla ..]

ma, all'articolo 1 ci dice che l'acquirente...

Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per «acquirente»: la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a se' o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire,

Insomma, presa alla lettera la legge (se non mi sfuggono altri riferimenti e/o se non leggo male) impone la fideiussione (il che è ovvio) e la stipula della c.d. decennale postuma (il che è molto meno ovvio) a favore di chi acquista un immobile da costruire.
 

Agenzia Castello

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Se non vado errato, la legge che ha reso obbligatoria la fideiussione ed istituito l'assicurazione decennale postuma prevede che entrambi gli obblighi siano "per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire".

In particolare l'art.4 dice, della garanzia assicurativa:



ma, all'articolo 1 ci dice che l'acquirente...



Insomma, presa alla lettera la legge (se non mi sfuggono altri riferimenti e/o se non leggo male) impone la fideiussione (il che è ovvio) e la stipula della c.d. decennale postuma (il che è molto meno ovvio) a favore di chi acquista un immobile da costruire.

Penso che con gli esempi mi spiego meglio es immobile finito ed agibile nel 2010:

Fideiussione su acconti-caparra con immobile finito ed agibile non c'è, se il costruttore fa un preliminare e incassa una una caparra non ha per legge l'obbligo della fideiussione, se poi vuole farla fa una cosa logicamente non vietata ma a cui non è tenuto per legge.

Postuma, la deve consegnare al rogito notarile, anche se la fa nel 2015 la data di inizio della garanzia sarà il 2010 quando ha finito le case.

Ulteriori casi sempre con immobile finito ed agibile nel 2010:

Il costruttore non ha venduto nulla, non ha attivato la postuma, fallisce, l'immobile va in asta compri all'asta non hai la postuma.

Il costruttore non ha venduto nulla, non ha attivato la postuma, vende l'intero fabbricato ad una società e per venderlo non è obbligato ad attivare la postuma visto che l'acquirente non è un privato, la società che acquista paga IVA sull'acquisto ma la perde poi sulla vendita in quanto non è il costruttore e vende con imposta di registro, tu terzo acquirente privato non hai la postuma.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
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Postuma, la deve consegnare al rogito notarile, anche se la fa nel 2015 la data di inizio della garanzia sarà il 2010 quando ha finito le case.

Ecco, mi sfugge da dove derivi esattamente quest'obbligo, intendo nei confronti dell'acquirente che acquisti dopo la fine lavori.
Nella 122/2005 non mi pare ci sia, anche se potrei facilmente sbagliare.

"E se sbaglio mi corrigerete" (cit.) :D
 

Agenzia Castello

Membro Assiduo
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Ecco, mi sfugge da dove derivi esattamente quest'obbligo, intendo nei confronti dell'acquirente che acquisti dopo la fine lavori.
Nella 122/2005 non mi pare ci sia, anche se potrei facilmente sbagliare.

"E se sbaglio mi corrigerete" (cit.) :D

C'è nella frase che hai inserito della legge: Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente.

Quindi la deve consegnare al rogito, poi può farla subito appena finiti i lavori oppure se inizia a vendere due anni dopo il fine lavori ed agibilità la può fare in quel momento, l'importante è che la consegni al rogito alla parte acquirente, si chiama postuma nel senso che avviene dopo infatti la si fa finita la casa la postuma non prima, per capirci su una casa in costruzione hai la C.A.R. poi fai la postuma a casa finita.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
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Il problema è che, per come la leggo io, per acquirente in quel caso si intende chi compra in corso di costruzione (vedi le premesse della legge).
 

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