Agenzia Castello

Membro Assiduo
Agente Immobiliare
Il problema è che, per come la leggo io, per acquirente in quel caso si intende chi compra in corso di costruzione (vedi le premesse della legge).
Eh lo so son scritte male le leggi, però effettivamente la postuma non la puoi dare in costruzione ma la dai a casa finita quindi penso sia quello il senso che si voleva dare, spiegato male ma quello è.
Per dirti casa mia non rientrava nell'obbligo della postuma decennale per via del permesso di costruire antecedente all'entrata in vigore della legge ma l'impresa ha voluto farla comunque visto che nella lottizzazione stava facendo altri 4 condomini iniziati dopo per i quali aveva l'obbligo e non gli sembrava corretto non farcela, non erano obbligati ma l'hanno pagata e consegnata.
 

ab.qualcosa

Membro Storico
Agente Immobiliare
Premesso che sono d'accordo con voi che è più logico che la decennale postuma si applichi a tutti a differenza della fideiussione, la legge quando parla di acquirente, come ho riportato sopra, lo definisce come colui che è in procinto di acquistare un immobile non finito, e specifica che tale definizione si applica "ai fini del presente decreto".

All'articolo 4 dello stesso decreto dice che il costruttore è obbligato a consegnare all'atto della stipula dell'atto definitivo di compravendita la fideiussione all'acquirente.

Dato che siamo sempre in quel decreto la definizione di acquirente dovrebbe essere sempre la stessa.

Secondo me è una svista, ma interpretando letteralmente mi sembra ci si potrebbe trovare di fronte alla situazione in cui un costruttore che non venda in corso di costruzione, potrebbe non avere nessuno in grado di pretendere la decennale postuma.

Ovviamente nella maggior parte delle situazioni il problema non si pone, si fa perché comunque si vende in corso d'opera, e poi rimane a disposizione anche degli altri.
 

Rosa1968

Membro Storico
Sono due tutele una riguarda i pagamenti e l'altra riguarda la costruzione. La prima potrebbe non essere obbligatoria perché l'acquirente acquista nella fase dopo la fine dei lavori e dove l'immobile è accatastato, la seconda riguarda la costruzione nella sua totalità per i vizi costruttivi ecc, obbligo per il costruttore per la copertura a partire non dall'atto di acquisto, ma dalla fine dei lavori e come ho spiegato in realtà parte dall'inizio della costruzione, prendendo un altro nome, ma che poi segue la postuma decennale.
 

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