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Qual è la differenza??il rent to buy è differente dall'affitto con possibilità di riscatto...
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Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare sono sottoposti, tuttavia, a termine: essi, infatti, si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo comma, numero 2) (art. 2645 bis c.c., terzo comma). La legge ha voluto limitare nel tempo gli effetti della trascrizione stessa, per non imporre vincoli giuridici troppo prolungati alla libertà dei traffici giuridici. Si è voluto impedire, così, che un soggetto fosse indotto a non acquistare un determinato bene, per la presenza di una trascrizione di un contratto preliminare, risalente, ad esempio, a dieci anni prima. Se, tuttavia, nei termini di efficacia previsti dalla norma, il promissario acquirente decide di agire in giudizio per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c., l'efficacia della trascrizione del preliminare resta ferma fino alla sentenza che decida sulla domanda di esecuzione in forma specifica. Il termine triennale di efficacia della trascrizione deve ritenersi sancito a pena di decadenza: pertanto, essendo la materia della trascrizione sottratta alla libera disponibilità delle parti, l'estinzione dell'efficacia è rilevabile d'ufficio da parte del giudice, che dovrà ordinare, in tal caso, la cancellazione della trascrizione ai sensi del quarto comma dell'art. 2668 c.c.
La previsione di un termine di efficacia della trascrizione è stata ritenuta, giustamente, "eccentrica" rispetto ai canoni del sistema pubblicitario: mentre normalmente, infatti, l'estinzione degli effetti della trascrizione per il decorso del tempo costituisce soltanto la conseguenza della cessazione dell'efficacia dell'atto trascritto (sottoposto, ad esempio, a termine finale di efficacia), nel caso del contratto preliminare gli effetti della trascrizione possono cessare (nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2645 bis c.c.) pur rimanendo il contratto valido ed efficace.
La norma prevede che la trascrizione del contratto preliminare "prevale" sulle successive trascrizioni o iscrizioni, qualora - nei termini di efficacia sopra descritti - sia trascritto il contratto definitivo o un altro atto che costituisca comunque esecuzione del preliminare trascritto, ovvero la sentenza che accoglie la domanda di esecuzione in forma specifica (art. 2645 bis, secondo comma).
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