stiamo parlando di difformità intesa come corrispondenza tra planimetria catastale e stato dei luoghi: anche una porta spostata implica la non corrispondenza...Diego, una porta spostata di un metro non costituisce difformità. Punto. Non diffondete informazioni false.
art. 19, comma 14 del D.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122: dal 1° luglio 2010, gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
art.19
14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo
scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono
contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali
e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.».